Sentenza 330/1994 (ECLI:IT:COST:1994:330)
Massima numero 20955
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  07/07/1994;  Decisione del  07/07/1994
Deposito del 22/07/1994; Pubblicazione in G. U. 27/07/1994
Massime associate alla pronuncia:  20952  20953  20954


Titolo
SENT. 330/94 D. PROCESSO PENALE - CODICE ABROGATO - IMPUTATO - INFERMITA' FISICA NON CONTINGENTE, DI DURATA INDETERMINABILE E COMPORTANTE L'ASSOLUTO IMPEDIMENTO A COMPARIRE - POSSIBILITA' PER LA PARTE CIVILE DI ADIRE IMMEDIATAMENTE IL GIUDICE CIVILE - OMESSA PREVISIONE - LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.

Testo
La mancata previsione nell'impugnato art. 88 del codice di procedura penale del 1930 (applicabile nel giudizio 'a quo', trattandosi di procedimento in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice) della facolta', per la parte civile, nel caso in cui l'imputato sia affetto da infermita' fisica non contingente, di durata indeterminabile e comportante l'assoluto impedimento a comparire, di proporre l'azione davanti al giudice civile indipendentemente dal processo penale, realizza una stasi del processo di durata indefinita ed indeterminabile, idonea a vulnerare, alla luce dei 'decisa' della Corte costituzionale in ordine al superamento dei principi della unita' della giurisdizione e della rigorosa accessorieta' dell'azione civile al processo penale, il diritto di azione e di difesa della parte civile. Pertanto, esclusa la percorribilita' di un itinerario normativo che -come prospettato dal giudice 'a quo'- conduca ad estendere alla fattispecie il regime gia' previsto dall'art. 88, quinto comma -che per la sola ipotesi della infermita' di mente sopravvenuta dell'imputato, imponendo la sospensione del processo, consente alla parte civile di adire immediatamente il giudice civile - a tale soluzione ostando sia l'inadeguatezza del regime della sospensione del processo a costituire il presupposto per superare la preclusione, sia gli effetti in danno dell'imputato che potrebbero derivarne sul piano del diritto penale sostanziale (con la sospensione della prescrizione del reato che ne conseguirebbe), l'unica norma in grado di fronteggiare il vizio di illegittimita' e' da individuare in un precetto (di contenuto analogo a quello dell'art. 471 del codice del 1913), che consenta alla parte civile di esercitare senz'altro l'azione civile in sede propria. Di conseguenza deve dichiararsi, per violazione dell'art. 24 Cost. - assorbita la censura relativa al dedotto contrasto anche con l'art. 3 Cost. - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 88, quinto comma, cod. pen. 1930, nella parte in cui non prevede, nella suddetta ipotesi di accertata infermita' fisica dell'imputato, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, che il giudice possa autorizzare la parte civile a proporre l'azione civile davanti al giudice civile. - Cfr. la precedente massiva C ed ivi richiami. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte