Sentenza 331/1994 (ECLI:IT:COST:1994:331)
Massima numero 21007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  07/07/1994;  Decisione del  07/07/1994
Deposito del 22/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 331/94. PENA - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE NELLA LIBERTA' CONTROLLATA IN CASO DI INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - CONDANNATI DICHIARATI FALLITI CON PROCEDURA FALLIMENTARE ANCORA IN CORSO - DIFFERIMENTO DELLA CONVERSIONE PER UN TEMPO NON SUPERIORE A SEI MESI NEI CASI DI TEMPORANEA INSOLVENZA - RITENUTA REITERABILITA' DEL DIFFERIMENTO PER NON PIU' DI DUE VOLTE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONDANNATI NEI CUI CONFRONTI VI SIA STATA LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come sostenuto dalla dottrina e come emerge dai lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale, alla luce anche dei principi affermati dalla Corte, l'interpretazione da dare all'art. 660, terzo comma, cod. proc. pen. non e' quella, come erroneamente ritenuto dal giudice 'a quo', secondo la quale il potere di differimento (per un tempo non eccedente i sei mesi) della conversione della pena pecuniaria per i casi di temporanea insolvenza e' esercitabile dal magistrato di sorveglianza per non piu' di due volte, bensi' quella secondo la quale e' consentita la libera reiterabilita' del differimento sin che lo stato di insolvenza non venga a risolversi o nella solvibilita' (nel qual caso si procedera' alla esazione della somma dovuta) o nella insolvibilita' (nel qual caso si procedera' a conversione). Pertanto la questione circa la lamentata impossibilita' di differire ripetutamente la conversione della pena pecuniaria nelle ipotesi in cui perduri la temporanea insolvenza, tra le quali rientra certamente quella in cui si viene a trovare il condannato fallito nei cui confronti la procedura fallimentare non sia ancora chiusa, deve essere dichiarata infondata, data l'erroneita' della premessa interpretativa da cui parte il giudice 'a quo'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 660, terzo comma, cod. proc. pen.). - Su analoghe questioni sorte riguardo all'art. 136 cod. pen. e al nuovo regime introdotto in materia dalla legge n. 689 del 1981, v. S. nn. 149/1971, 131/1979, 108/1987. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte