Ordinanza 333/1994 (ECLI:IT:COST:1994:333)
Massima numero 20669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  07/07/1994;  Decisione del  07/07/1994
Deposito del 22/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 333/94. MISURE DI SICUREZZA - PREVISTA APPLICAZIONE, NEL CASO DI PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO PER INFERMITA' DI MENTE, DEL RICOVERO IN MANICOMIO GIUDIZIARIO - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI SCEGLIERE LA MISURA DI SICUREZZA PIU' ADEGUATA ALL'ENTITA' DEL FATTO COMMESSO ED ALLA PERICOLOSITA' SOCIALE DEL SOGGETTO - LAMENTATI EGUAL TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DIVERSE E CONTRASTO CON IL FINE RIEDUCATIVO DELLA PENA - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI NON CONSENTITE ALLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' in quanto -come gia' rilevato dalla Corte nel pronunciarsi su analoga questione di costituzionalita' della norma impugnata- gli interventi di innovazione normativa conseguenti all'accoglimento della formulata censura comporterebbero l'esercizio di scelte discrezionali rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore. - Nello stesso senso, sul punto, O. n. 24/1985, ma anche, in riferimento ad altri aspetti della complessa problematica, S. n. 139/1982. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte