Ordinanza 334/1994 (ECLI:IT:COST:1994:334)
Massima numero 20871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
07/07/1994; Decisione del
07/07/1994
Deposito del 22/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
20872
Titolo
ORD. 334/94 A. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - EFFETTI DELLA PRONUNCIA - ESCLUSIONE DAGLI STESSI, DELLA CONFISCA DELLE COSE COSTITUENTI IL PROFITTO DEL REATO (NELLA SPECIE, DELLA SOMMA RICEVUTA PER LA CESSIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI) - PROSPETTATA VIOLAZIONE DI DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 334/94 A. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - EFFETTI DELLA PRONUNCIA - ESCLUSIONE DAGLI STESSI, DELLA CONFISCA DELLE COSE COSTITUENTI IL PROFITTO DEL REATO (NELLA SPECIE, DELLA SOMMA RICEVUTA PER LA CESSIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI) - PROSPETTATA VIOLAZIONE DI DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel prescrivere di disciplinare, riguardo all'applicazione della pena su richiesta, "gli altri effetti della pronuncia", l'art. 2, n. 45, della legge n. 81 del 1987, ha lasciato al legislatore delegato, al fine di incentivare il ricorso a questo rito di deflazione dei dibattimenti, un ampio margine di discrezionalita'. Percio' - contro quanto ha ritenuto il giudice rimettente - dal fatto che la citata norma della legge di delega non abbia espressamente previsto l'inapplicabilita', in caso di applicazione della pena su richiesta, delle misure di sicurezza facoltative, non puo' desumersi che si ponga in contrasto con essa la disposizione dell'art. 445, primo comma, cod. proc. pen. che, prevedendo l'applicazione della confisca nei soli casi di cui all'art. 240, secondo comma, cod. pen., non consente che in seguito alla sentenza di applicazione della pena sia ordinata la confisca anche delle cose (nella specie, della somma ricevuta per la cessione di sostanze stupefacenti) costituenti il profitto del reato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - dell'art. 445, primo comma, cod. proc. pen.). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 382 del 1994. red.: S.P.
Nel prescrivere di disciplinare, riguardo all'applicazione della pena su richiesta, "gli altri effetti della pronuncia", l'art. 2, n. 45, della legge n. 81 del 1987, ha lasciato al legislatore delegato, al fine di incentivare il ricorso a questo rito di deflazione dei dibattimenti, un ampio margine di discrezionalita'. Percio' - contro quanto ha ritenuto il giudice rimettente - dal fatto che la citata norma della legge di delega non abbia espressamente previsto l'inapplicabilita', in caso di applicazione della pena su richiesta, delle misure di sicurezza facoltative, non puo' desumersi che si ponga in contrasto con essa la disposizione dell'art. 445, primo comma, cod. proc. pen. che, prevedendo l'applicazione della confisca nei soli casi di cui all'art. 240, secondo comma, cod. pen., non consente che in seguito alla sentenza di applicazione della pena sia ordinata la confisca anche delle cose (nella specie, della somma ricevuta per la cessione di sostanze stupefacenti) costituenti il profitto del reato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - dell'art. 445, primo comma, cod. proc. pen.). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 382 del 1994. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n. 45