Ordinanza 334/1994 (ECLI:IT:COST:1994:334)
Massima numero 20872
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
07/07/1994; Decisione del
07/07/1994
Deposito del 22/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
20871
Titolo
ORD. 334/94 B. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - EFFETTI DELLA PRONUNCIA - ESCLUSIONE DAGLI STESSI DELLA CONFISCA DELLE COSE COSTITUENTI IL PROFITTO DEL REATO (NELLA SPECIE, DELLA SOMMA RICEVUTA PER LO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI) - MANCATA GENERALIZZAZIONE DELLA NORMA CHE RIGUARDO AL REATO DI CONTRABBANDO PREVEDE DELLA CONFISCA DELLE COSE SUDDETTE LA OBBLIGATORIETA' ANCHE NEL CASO DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PER CUI LA TUTELA DELLA INIZIATIVA ECONOMICA NON PUO' ESTENDERSI AD ATTIVITA' DANNOSE PER LA SICUREZZA E LA UTILITA' SOCIALE, DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA, CONTRADDETTO NEL CASO DALLA MANCATA ADOZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA, NONCHE' DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - RICHIESTA DI STATUIZIONE IMPLICANTE SCELTE E VALUTAZIONI DI ESCLUSIVA SPETTANZA DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 334/94 B. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - EFFETTI DELLA PRONUNCIA - ESCLUSIONE DAGLI STESSI DELLA CONFISCA DELLE COSE COSTITUENTI IL PROFITTO DEL REATO (NELLA SPECIE, DELLA SOMMA RICEVUTA PER LO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI) - MANCATA GENERALIZZAZIONE DELLA NORMA CHE RIGUARDO AL REATO DI CONTRABBANDO PREVEDE DELLA CONFISCA DELLE COSE SUDDETTE LA OBBLIGATORIETA' ANCHE NEL CASO DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PER CUI LA TUTELA DELLA INIZIATIVA ECONOMICA NON PUO' ESTENDERSI AD ATTIVITA' DANNOSE PER LA SICUREZZA E LA UTILITA' SOCIALE, DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA, CONTRADDETTO NEL CASO DALLA MANCATA ADOZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA, NONCHE' DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - RICHIESTA DI STATUIZIONE IMPLICANTE SCELTE E VALUTAZIONI DI ESCLUSIVA SPETTANZA DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Nell'impugnare in riferimento agli artt. 41, secondo comma, 27, terzo coma, e 3 Cost. l'art. 445, primo comma, cod. proc. pen. e l'art. 240, secondo comma, cod. pen., nelle parti in cui il primo non consente che tra gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta possa ricomprendersi la confisca delle cose (nella specie della somma ricevuta per lo spaccio di sostanze stupefacenti) costituenti il profitto del reato, ed il secondo, a sua volta, non prevede, della confisca di tali cose, l'obbligatorieta', siccome stabilito, "anche nel caso di applicazione della pena su richiesta" riguardo al reato di contrabbando, dall'art. 301 del testo unico della legge doganale, "come sostituito" dall'art. 11, diciannovesimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il giudice 'a quo' richiede una statuizione solo apparentemente di tipo demolitorio, ma in realta' diretta ad introdurre, in relazione al regime dell'applicazione della pena su richiesta, una misura di sicurezza. Una siffatta operazione, pero', e' inibita alla Corte costituzionale, interventi additivi di tal genere spettando al solo legislatore, che nella sfera della sua discrezionalita', puo' operare scelte anche derogatorie rispetto a quelle previste in via generale in relazione alla sentenza di "patteggiamento", come e' appunto avvenuto attraverso la "novellazione" del su citato art. 301 del testo unico della legge doganale, erroneamente richiamato, peraltro, come 'tertium comparationis'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 41, secondo comma, 27, terzo comma, e 3 Cost., degli artt. 445, primo comma, cod. proc. pen., e 240, secondo comma, cod. pen.). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 382 del 1994. red.: S.P.
Nell'impugnare in riferimento agli artt. 41, secondo comma, 27, terzo coma, e 3 Cost. l'art. 445, primo comma, cod. proc. pen. e l'art. 240, secondo comma, cod. pen., nelle parti in cui il primo non consente che tra gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta possa ricomprendersi la confisca delle cose (nella specie della somma ricevuta per lo spaccio di sostanze stupefacenti) costituenti il profitto del reato, ed il secondo, a sua volta, non prevede, della confisca di tali cose, l'obbligatorieta', siccome stabilito, "anche nel caso di applicazione della pena su richiesta" riguardo al reato di contrabbando, dall'art. 301 del testo unico della legge doganale, "come sostituito" dall'art. 11, diciannovesimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il giudice 'a quo' richiede una statuizione solo apparentemente di tipo demolitorio, ma in realta' diretta ad introdurre, in relazione al regime dell'applicazione della pena su richiesta, una misura di sicurezza. Una siffatta operazione, pero', e' inibita alla Corte costituzionale, interventi additivi di tal genere spettando al solo legislatore, che nella sfera della sua discrezionalita', puo' operare scelte anche derogatorie rispetto a quelle previste in via generale in relazione alla sentenza di "patteggiamento", come e' appunto avvenuto attraverso la "novellazione" del su citato art. 301 del testo unico della legge doganale, erroneamente richiamato, peraltro, come 'tertium comparationis'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 41, secondo comma, 27, terzo comma, e 3 Cost., degli artt. 445, primo comma, cod. proc. pen., e 240, secondo comma, cod. pen.). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 382 del 1994. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte