Ordinanza 335/1994 (ECLI:IT:COST:1994:335)
Massima numero 20849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
07/07/1994; Decisione del
07/07/1994
Deposito del 22/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 335/94. PENA - MULTA O AMMENDA - PAGAMENTO - RATEIZZAZIONE DELL' IMPORTO - POSSIBILITA', IN RAGIONE DELLE COMPROVATE ED EFFETTIVE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONDANNATO - MODALITA' PREFISSATE PER L'APPLICAZIONE - OBBLIGATORIETA' PER IL GIUDICE - IMPOSSIBILITA' DI FAR LUOGO AD UNA MAGGIORE RATEIZZAZIONE, ONDE EVITARE LA CONVERSIONE DELLA PENA INFLITTA - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA CONDANNATI - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
ORD. 335/94. PENA - MULTA O AMMENDA - PAGAMENTO - RATEIZZAZIONE DELL' IMPORTO - POSSIBILITA', IN RAGIONE DELLE COMPROVATE ED EFFETTIVE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONDANNATO - MODALITA' PREFISSATE PER L'APPLICAZIONE - OBBLIGATORIETA' PER IL GIUDICE - IMPOSSIBILITA' DI FAR LUOGO AD UNA MAGGIORE RATEIZZAZIONE, ONDE EVITARE LA CONVERSIONE DELLA PENA INFLITTA - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA CONDANNATI - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', per il riesame sulla rilevanza della questione, alla luce dell' intervenuto d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in l. 24 marzo 1993, n. 75, il cui art. 5, comma sesto bis, ha depenalizzato la fattispecie in ordine alla quale, nella specie, e' stata pronunciata la condanna e del successivo d. l. 30 agosto 1993, n.331 (conv. in l. n. 427 del 1993), che di tale articolo ha stabilito (art. 12, comma terzo) l'applicabilita', in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche relativamente alle violazioni antecedenti la data di entrata in vigore della predetta legge di conversione n. 75 del 1993, a norma dell'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen.. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', per il riesame sulla rilevanza della questione, alla luce dell' intervenuto d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in l. 24 marzo 1993, n. 75, il cui art. 5, comma sesto bis, ha depenalizzato la fattispecie in ordine alla quale, nella specie, e' stata pronunciata la condanna e del successivo d. l. 30 agosto 1993, n.331 (conv. in l. n. 427 del 1993), che di tale articolo ha stabilito (art. 12, comma terzo) l'applicabilita', in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche relativamente alle violazioni antecedenti la data di entrata in vigore della predetta legge di conversione n. 75 del 1993, a norma dell'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen.. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte