Ordinanza 337/1994 (ECLI:IT:COST:1994:337)
Massima numero 20937
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  07/07/1994;  Decisione del  07/07/1994
Deposito del 22/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 337/94. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSI PREMIO AL CONDANNATO - RECLAMO AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - DENUNCIATA INAPPLICABILITA' DELLE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - AVVENUTA APPLICAZIONE DELLE STESSE NORME NEL GIUDIZIO 'A QUO' - DIFETTO DI RILEVANZA DI ULTERIORI DUBBI DI INCOSTITUZIONALITA' RELATIVI A FASI DI GIUDIZIO SUCCESSIVE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale della disposizione indubbiata non puo' essere proposta sulla base di una interpretazione diversa da quella che il giudice 'a quo' ha fatto propria ed ha gia' applicato. Percio', la questione concernente l'inapplicabilita' degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. (sul procedimento di sorveglianza) al reclamo proposto dal condannato in tema di permesso premio, va dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto il rimettente tribunale di sorveglianza - discostandosi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale - ha applicato i suddetti articoli nell'esame del reclamo sottopostogli; ne' e' rilevante, anteriormente alla decisione del reclamo, il dubbio di incostituzionalita' concernente la non esperibilita' del ricorso per cassazione avverso tale decisione. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 13, 24, 27 e 111 Cost., e relativa all'art. 30-bis, commi terzo e quarto, l. 26 luglio 1975 n. 354, aggiunto dall'art. 2, l. 20 luglio 1977 n. 450). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte