Sentenza 338/1994 (ECLI:IT:COST:1994:338)
Massima numero 21087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Titolo
SENT. 338/94 B. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - QUALIFICAZIONE, OPERATA DA LEGGE DELEGATA, DELLE STRUTTURE E DEI PRESIDI DEGLI ISTITUTI STESSI COME OSPEDALI DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - RICORSO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E LOMBARDIA - ASSERITO CONTRASTO CON LA LEGGE DI DELEGA ED INGERENZA NELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 338/94 B. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - QUALIFICAZIONE, OPERATA DA LEGGE DELEGATA, DELLE STRUTTURE E DEI PRESIDI DEGLI ISTITUTI STESSI COME OSPEDALI DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - RICORSO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E LOMBARDIA - ASSERITO CONTRASTO CON LA LEGGE DI DELEGA ED INGERENZA NELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Posto che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pur mantenendo la propria caratterizzazione ed autonomia, per la parte assistenziale erano in passato considerati presidi ospedalieri multizonali, come tali direttamente classificati non dalla legge regionale nell'ambito della programmazione sanitaria, ma in base alla legge statale per il solo fatto del riconoscimento, la qualifica di ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, attribuita dall'art. 1, terzo comma, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269 alle strutture ed ai presidi ospedalieri degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e' coerente con le caratteristiche proprie degli istituti e con il complessivo riordinamento della materia sanitaria disposto in attuazione della delega concessa dalla legge n. 421/1992, cosi' trovando detti istituti razionale collocazione anche nella nuova figura - distinta dall'"azienda" unita' sanitaria locale - delle "aziende" ospedaliere, costituite dagli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, aventi personalita' giuridica e piena autonomia, secondo lo schema organizzativo dei servizi sanitari attuato con il d.lgs. n. 502 del 1992. Tali caratteristiche consentono quindi di escludere che la qualificazione di detti istituti come ospedali di rilevo nazionale, sulla base di criteri prefissati, ed il loro riconoscimento, che avviene con la dovuta partecipazione delle regioni, possano rappresentare una rottura del "sistema chiuso" delineato dalla legge di delega n. 421/1992 per limitare le scorporo dalle unita' sanitarie locali degli ospedali da costituire in aziende (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 76 - in relazione a l. 23 ottobre 1992, n. 421 - 117, 118 e 119 Cost., dell'art. 1, terzo comma, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269). - S. n. 355/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Posto che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pur mantenendo la propria caratterizzazione ed autonomia, per la parte assistenziale erano in passato considerati presidi ospedalieri multizonali, come tali direttamente classificati non dalla legge regionale nell'ambito della programmazione sanitaria, ma in base alla legge statale per il solo fatto del riconoscimento, la qualifica di ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, attribuita dall'art. 1, terzo comma, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269 alle strutture ed ai presidi ospedalieri degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e' coerente con le caratteristiche proprie degli istituti e con il complessivo riordinamento della materia sanitaria disposto in attuazione della delega concessa dalla legge n. 421/1992, cosi' trovando detti istituti razionale collocazione anche nella nuova figura - distinta dall'"azienda" unita' sanitaria locale - delle "aziende" ospedaliere, costituite dagli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, aventi personalita' giuridica e piena autonomia, secondo lo schema organizzativo dei servizi sanitari attuato con il d.lgs. n. 502 del 1992. Tali caratteristiche consentono quindi di escludere che la qualificazione di detti istituti come ospedali di rilevo nazionale, sulla base di criteri prefissati, ed il loro riconoscimento, che avviene con la dovuta partecipazione delle regioni, possano rappresentare una rottura del "sistema chiuso" delineato dalla legge di delega n. 421/1992 per limitare le scorporo dalle unita' sanitarie locali degli ospedali da costituire in aziende (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 76 - in relazione a l. 23 ottobre 1992, n. 421 - 117, 118 e 119 Cost., dell'art. 1, terzo comma, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269). - S. n. 355/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 1
co. 1 lett. h)