Sentenza 338/1994 (ECLI:IT:COST:1994:338)
Massima numero 21089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  19/07/1994;  Decisione del  19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  21086  21087  21088  21090  21091  21092


Titolo
SENT. 338/94 D. SANITA' PUBBLICA - RIORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE IN CUI HA SEDE L'ISTITUTO - OMESSA PREVISIONE DA PARTE DEL LEGISLATORE DELEGATO, DIVERSAMENTE DA QUANTO STABILITO NELLA PREVIGENTE NORMATIVA - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E LOMBARDIA - RICONOSCIUTO CONTRASTO CON LA LEGGE DI DELEGA ED INGERENZA NELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Nell'ambito del riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, attuato con il d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, la disposizione, che rimette ad un successivo regolamento la disciplina concernente la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori degli stessi istituti, fa venir meno la garanzia della presenza di rappresentanti della regione in detti organi collegiali di gestione e di controllo interno, in precedenza ad essa attribuita dagli artt. 6 e 8 d.P.R. n. 617/1980, senza che cio' trovi fondamento in alcun esplicito principio della legge di delega n. 421/1992, ne' sia reso necessario dal contesto complessivo del riordinamento del settore; sussiste invero l'esigenza di una partecipazione regionale in tali organi, tenuto conto dell'attivita' di assistenza svolta dagli istituti. Pertanto deve dichiararsi l'illegittimita' costituzionale degli artt. 3, secondo comma, e 8 d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, nella parte in cui non prevedono che del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori degli istituti di ricovero e cura con personalita' giuridica di diritto pubblico fanno parte, rispettivamente, due rappresentanti ed un rappresentante della regione. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 387 del 1994. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

legge  23/10/1992  n. 421  art. 1    co. 1  lett. h)