Sentenza 338/1994 (ECLI:IT:COST:1994:338)
Massima numero 21090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  19/07/1994;  Decisione del  19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  21086  21087  21088  21089  21091  21092


Titolo
SENT. 338/94 E. SANITA' PUBBLICA - RIORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - DISCIPLINA DELLA REVISIONE DEI RICONOSCIMENTI GIA' ATTRIBUITI - PARERE O INTESA CON LA CONFERENZA STATO-REGIONI - PROVVEDIMENTI COMUNQUE ADOTTATI DAL GOVERNO IN CASO DI OMESSO PARERE O MANCATA INTESA NEI TERMINI - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E LOMBARDIA - LAMENTATA INESISTENZA (IN DIFETTO DI UNA ESPRESSA PREVISIONE) DI GARANZIA PROCEDIMENTALE IN FAVORE DELLE REGIONI - CONSEGUENTE ASSERITA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - QUESTIONE FORMULATA IN BASE A ERRATA PREMESSA INTERPRETATIVA - NON FONDATEZZA.

Testo
Nei rapporti tra Stato e regioni interventi in sostituzione di una mancata intesa tra Stato e Conferenza Stato-regioni o in assenza di un parere a quest'ultima richiesto non sono contrari a Costituzione, a condizione che il Governo, nell'adottare il provvedimento sul quale non e' intercorsa l'intesa nel termine previsto o non e' stato espresso il parere, fornisca un'adeguata motivazione; tale obbligo non necessita di una previsione specifica in ogni disposizione che richiede il parere o l'intesa, giacche' esso e' connaturato al principio di leale cooperazione al quale si deve ispirare il sistema complessivo dei rapporti tra Stato e regioni, con la conseguenza che, anche in assenza di una esplicita e ripetuta previsione, sussiste un dovere di correttezza nella tempestiva convocazione della Conferenza, chiamata ad esprimere il proprio parere o l'intesa, ed un obbligo di motivazione in rapporto alla mancata espressione del parere o dell'intesa anche in relazione al rispetto o meno dei termini previsti. Alla luce di tali principi - senz'altro applicabili, anche in mancanza di specifiche previsioni, nel caso di specie - non e' fondata, sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione e della lesione dell'autonomia regionale, la censura della norma secondo cui, nella disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, lo Stato puo' adottare comunque i provvedimenti di revisione di riconoscimenti gia' attribuiti anche quando, richiesto il parere o l'intesa con la Conferenza Stato- regioni, tale atto non sia reso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., dell'art. 7, primo e settimo comma, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269). - S. nn. 116/1994 e 204/1993. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte