Sentenza 338/1994 (ECLI:IT:COST:1994:338)
Massima numero 21091
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  19/07/1994;  Decisione del  19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  21086  21087  21088  21089  21090  21092


Titolo
SENT. 338/94 F. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - PREVISIONE DI ATTIVITA' DI CONTROLLO DA PARTE DEL MINISTRO DELLA SANITA' - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E LOMBARDIA - LAMENTATA CONSEGUENTE ESCLUSIONE DI OGNI CONTROLLO REGIONALE PER LA PARTE ASSISTENZIALE, DIVERSAMENTE DA QUANTO STABILITO NELLA PREVIGENTE NORMATIVA - ASSERITO CONTRASTO CON LA LEGGE DI DELEGA ED INGERENZA NELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI - INESATTEZZA DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, recante il riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, attribuendo al Ministro della sanita' "l'attivita' di controllo" e demandando ad un regolamento governativo la disciplina degli atti degli istituti sottoposti a controllo e del relativo procedimento, non ha sottratto alle regioni, come inesattamente ritenuto dalle regioni ricorrenti, ogni possibilita' di vigilanza sulle attivita' di ricovero e cura svolte dagli stessi istituti. A parte alcuni controlli gia' aboliti o diversamente disciplinati dalla legge n. 412/1991 (con disposizione gia' ritenuta dalla Corte costituzionalmente legittima), tenuto conto della qualificazione delle strutture e dei presidi ospedalieri degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, come tali "assoggettati alla disciplina per questi prevista, compatibilmente con le finalita' peculiari di ciascun istituto" (art. 1, terzo comma, d.lgs. n. 269/1993), operano infatti per la parte assistenziale i controlli regionali che il decreto legislativo n. 502/1992 prevede per le aziende ospedaliere, purche' compatibili con le preminenti finalita' di studio e di ricerca proprie degli istituti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., dell'art. 2, primo comma, lett. c, e terzo comma, lett. d, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269). - S. n. 356/1992. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

legge  23/10/1992  n. 421  art. 1    co. 1  lett. h)