Sentenza 338/1994 (ECLI:IT:COST:1994:338)
Massima numero 21092
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Titolo
SENT. 338/94 G. SANITA' PUBBLICA - RIORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - FINANZIAMENTO A BILANCIO DELLE REGIONI - MANCATA PREVISIONE, DA PARTE DEL LEGISLATORE DELEGATO, DI POSSIBILITA' DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO DELLA SPESA DA PARTE DELLE REGIONI PER L'ATTIVITA' SANITARIA - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E LOMBARDIA - ASSERITO CONTRASTO CON LA LEGGE DI DELEGA ED INGERENZA NELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 338/94 G. SANITA' PUBBLICA - RIORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - FINANZIAMENTO A BILANCIO DELLE REGIONI - MANCATA PREVISIONE, DA PARTE DEL LEGISLATORE DELEGATO, DI POSSIBILITA' DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO DELLA SPESA DA PARTE DELLE REGIONI PER L'ATTIVITA' SANITARIA - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E LOMBARDIA - ASSERITO CONTRASTO CON LA LEGGE DI DELEGA ED INGERENZA NELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, recante il riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, prevedendo che l'attivita' di ricerca degli istituti e' finanziata direttamente dallo Stato e che l'attivita' di assistenza sanitaria e' invece finanziata dalle regioni sulla base delle disposizioni sugli ospedali di rilievo nazionale di alta specialita', non appare lesivo della legge di delega e delle competenze regionali sotto il profilo della lamentata impossibilita' di programmazione e di controllo della spesa da parte delle regioni per l'attivita' sanitaria. Infatti la qualificazione delle strutture e dei presidi ospedalieri degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione ne determina, per la parte assistenziale, il regime finanziario, che e' quello proprio delle omologhe "aziende", la cui gestione e' informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate, con un finanziamento la cui concreta determinazione e' riservata alle regioni entro una misura massima (in una percentuale pari cioe' all'80% dei costi complessivi, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 502/1992). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., dell'art. 6, terzo e quinto comma, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269). red.: F.S. rev.: S.P.
Il d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, recante il riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, prevedendo che l'attivita' di ricerca degli istituti e' finanziata direttamente dallo Stato e che l'attivita' di assistenza sanitaria e' invece finanziata dalle regioni sulla base delle disposizioni sugli ospedali di rilievo nazionale di alta specialita', non appare lesivo della legge di delega e delle competenze regionali sotto il profilo della lamentata impossibilita' di programmazione e di controllo della spesa da parte delle regioni per l'attivita' sanitaria. Infatti la qualificazione delle strutture e dei presidi ospedalieri degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione ne determina, per la parte assistenziale, il regime finanziario, che e' quello proprio delle omologhe "aziende", la cui gestione e' informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate, con un finanziamento la cui concreta determinazione e' riservata alle regioni entro una misura massima (in una percentuale pari cioe' all'80% dei costi complessivi, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 502/1992). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., dell'art. 6, terzo e quinto comma, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269). red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 1
co. 1 lett. h)