Sentenza 339/1994 (ECLI:IT:COST:1994:339)
Massima numero 20979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 339/94. REGIONE PIEMONTE - BENI CULTURALI - PRESTITO ED ESPORTAZIONE - DISCIPLINA - COMPETENZA REGIONALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - LEGGE REGIONALE - ADOZIONE DI CRITERIO (APPARTENENZA DEL BENE ALLA REGIONE) CHE NON RIFLETTE IL CARATTERE LOCALE DELL'INTERESSE COINVOLTO E CHE CONFIGURA UNA FUNZIONE NORMATIVA REGIONALE AL DI FUORI DEL NECESSARIO QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA LEGISLAZIONE STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 339/94. REGIONE PIEMONTE - BENI CULTURALI - PRESTITO ED ESPORTAZIONE - DISCIPLINA - COMPETENZA REGIONALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - LEGGE REGIONALE - ADOZIONE DI CRITERIO (APPARTENENZA DEL BENE ALLA REGIONE) CHE NON RIFLETTE IL CARATTERE LOCALE DELL'INTERESSE COINVOLTO E CHE CONFIGURA UNA FUNZIONE NORMATIVA REGIONALE AL DI FUORI DEL NECESSARIO QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA LEGISLAZIONE STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Secondo i principi gia' enunciati dalla Corte , il criterio di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di musei e biblioteche (artt. 117 e 118, Cost.) e' dato dal livello dell' interesse, nazionale o regionale, che risulta coinvolto, mentre per la tutela e la valorizzazione di beni culturali, in attesa della apposita normativa che si sarebbe dovuta predisporre ai sensi dell'art. 48, d.P.R. n. 616 del 1977 - e la cui necessita' di emanazione non puo' che essere nuovamente ribadita dalla Corte - sono riservati allo Stato i poteri inerenti al patrimonio storico ed artistico della Nazione, per cui una competenza regionale in proposito, puo' configurarsi solo a seguito di una chiara ed univoca delimitazione dell' oggetto, in ragione del livello di interesse esclusivamente locale coinvolto. Per quanto riguarda, in particolare, l' esportazione e il prestito di beni culturali, poiche' entrambi possono riguardare beni che, pur appartenenti ad enti locali ed in custodia presso di essi, siano rappresentativi di valori nazionali, una eventuale competenza delle regioni in ordine alla disciplina di procedure e provvedimenti di autorizzazione puo' riguardare solo beni culturali di interesse esclusivamente locale e deve esplicarsi necessariamente attraverso la previsione di un collegamento con gli organi dello Stato competenti nella stessa materia e di una comunicazione delle procedure in corso, perche' tali organi siano posti in grado di apprezzare se, di volta in volta, sia implicato l' interesse nazionale. Pertanto, la legge della Regione Piemonte , approvata il 12 ottobre 1993, la quale, disciplinando l' esportazione e il prestito di beni culturali 'conservati in Piemonte', attribuisce rilievo, ai fini della delimitazione della competenza regionale, al criterio dell' appartenenza del bene alla Regione, alle Province, ai Comuni e agli altri enti pubblici non statali o agli enti privati legalmente riconosciuti, senza operare alcuna distinzione tra livelli di interesse nazionale o locale dei beni considerati, e' costituzionalmente illegittima per violazione dell' art. 117, Cost.. - Conformi agli stessi principi, S. nn. 921/1988, 278/1991,277/1993, quest'ultima, anche con riferimento all'autorizzazione al restauro di singoli beni. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Secondo i principi gia' enunciati dalla Corte , il criterio di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di musei e biblioteche (artt. 117 e 118, Cost.) e' dato dal livello dell' interesse, nazionale o regionale, che risulta coinvolto, mentre per la tutela e la valorizzazione di beni culturali, in attesa della apposita normativa che si sarebbe dovuta predisporre ai sensi dell'art. 48, d.P.R. n. 616 del 1977 - e la cui necessita' di emanazione non puo' che essere nuovamente ribadita dalla Corte - sono riservati allo Stato i poteri inerenti al patrimonio storico ed artistico della Nazione, per cui una competenza regionale in proposito, puo' configurarsi solo a seguito di una chiara ed univoca delimitazione dell' oggetto, in ragione del livello di interesse esclusivamente locale coinvolto. Per quanto riguarda, in particolare, l' esportazione e il prestito di beni culturali, poiche' entrambi possono riguardare beni che, pur appartenenti ad enti locali ed in custodia presso di essi, siano rappresentativi di valori nazionali, una eventuale competenza delle regioni in ordine alla disciplina di procedure e provvedimenti di autorizzazione puo' riguardare solo beni culturali di interesse esclusivamente locale e deve esplicarsi necessariamente attraverso la previsione di un collegamento con gli organi dello Stato competenti nella stessa materia e di una comunicazione delle procedure in corso, perche' tali organi siano posti in grado di apprezzare se, di volta in volta, sia implicato l' interesse nazionale. Pertanto, la legge della Regione Piemonte , approvata il 12 ottobre 1993, la quale, disciplinando l' esportazione e il prestito di beni culturali 'conservati in Piemonte', attribuisce rilievo, ai fini della delimitazione della competenza regionale, al criterio dell' appartenenza del bene alla Regione, alle Province, ai Comuni e agli altri enti pubblici non statali o agli enti privati legalmente riconosciuti, senza operare alcuna distinzione tra livelli di interesse nazionale o locale dei beni considerati, e' costituzionalmente illegittima per violazione dell' art. 117, Cost.. - Conformi agli stessi principi, S. nn. 921/1988, 278/1991,277/1993, quest'ultima, anche con riferimento all'autorizzazione al restauro di singoli beni. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte