Sentenza 340/1994 (ECLI:IT:COST:1994:340)
Massima numero 21083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 340/94. SERVIZIO MILITARE - SERVIZIO DI LEVA - APPARTENENZA DELL'ISCRITTO A FAMIGLIA DI CUI ALTRI DUE FIGLI ABBIANO ADEMPIUTO ALL'OBBLIGO DI LEVA - DISPENSA DAL SERVIZIO ALLA CONDIZIONE CONSISTENTE NEL NON AVERE UN FRATELLO VIVENTE, DI ETA' NON INFERIORE A QUARANTA ANNI, GIA' GODUTO DEL BENEFICIO - IRRAZIONALITA' E INCOERENZA CON IL VALORE COSTITUZIONALE DI PROTEZIONE E AGEVOLAZIONE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE, CHE L'ISTITUTO DELLA DISPENSA, NEL MUTATO ATTUALE CONTESTO NORMATIVO, MIRA PARTICOLARMENTE A SALVAGUARDARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 340/94. SERVIZIO MILITARE - SERVIZIO DI LEVA - APPARTENENZA DELL'ISCRITTO A FAMIGLIA DI CUI ALTRI DUE FIGLI ABBIANO ADEMPIUTO ALL'OBBLIGO DI LEVA - DISPENSA DAL SERVIZIO ALLA CONDIZIONE CONSISTENTE NEL NON AVERE UN FRATELLO VIVENTE, DI ETA' NON INFERIORE A QUARANTA ANNI, GIA' GODUTO DEL BENEFICIO - IRRAZIONALITA' E INCOERENZA CON IL VALORE COSTITUZIONALE DI PROTEZIONE E AGEVOLAZIONE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE, CHE L'ISTITUTO DELLA DISPENSA, NEL MUTATO ATTUALE CONTESTO NORMATIVO, MIRA PARTICOLARMENTE A SALVAGUARDARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Riguardo ai requisiti richiesti per ottenere la dispensa dal servizio di leva, in seguito all'abrogazione del gia' previsto riferimento alla necessita' di assicurare i mezzi di sussistenza alla famiglia, la legge 11 agosto 1991, n. 269 -che ampia i casi di dispensa anche in considerazione delle sopravvenute minori esigenze quantitative della leva- ha compreso fra questi, con l'art. 3, l'appartenenza a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare, in tal modo dando una esclusiva valenza al contributo che la comunita' familiare, unitariamente considerata quale autonoma realta' sociale e giuridica, ha dato alla leva militare, e conseguentemente attribuendo alla dispensa, in coerenza con i valori, il precetto ed i programmi di cui all'art. 31 Cost., la funzione di provvidenza per l'agevolazione delle famiglie numerose. In questa prospettiva e' percio' palesemente irrazionale che, in tale mutato contesto normativo, in contrasto con le suddette finalita', per potersi accordare la dispensa all'iscritto di cui due fratelli abbiano gia' adempiuto, o stiano adempiendo l'obbligo di leva, l'art. 23, primo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, continui ad imporre la ulteriore condizione consistente nel non avere un altro fratello, vivente e di eta' non inferiore ai quaranta anni, gia' goduto del beneficio, escludendo cosi' la dispensa proprio quando la famiglia e' piu' numerosa. Per superare tale esito, del tutto incoerente con l'art. 3, oltre che con l'art. 31, primo comma, Cost. -assorbiti gli altri profili dedotti- e' peraltro sufficiente, degli impugnati commi primo e secondo del citato art. 23, dichiarare illegittimo il secondo, nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi in cui non e' applicabile il primo comma dello stesso art. 23, il numero 6) dell'art. 22, primo comma. - Sull'art. 23, primo comma, legge n. 191 del 1975, in questione pero' diversa, anche per i parametri di scrutinio, da quella in oggetto, v. la decisione di manifesta inammissibilita' pronunciata con O. n. 423/1992. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguardo ai requisiti richiesti per ottenere la dispensa dal servizio di leva, in seguito all'abrogazione del gia' previsto riferimento alla necessita' di assicurare i mezzi di sussistenza alla famiglia, la legge 11 agosto 1991, n. 269 -che ampia i casi di dispensa anche in considerazione delle sopravvenute minori esigenze quantitative della leva- ha compreso fra questi, con l'art. 3, l'appartenenza a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare, in tal modo dando una esclusiva valenza al contributo che la comunita' familiare, unitariamente considerata quale autonoma realta' sociale e giuridica, ha dato alla leva militare, e conseguentemente attribuendo alla dispensa, in coerenza con i valori, il precetto ed i programmi di cui all'art. 31 Cost., la funzione di provvidenza per l'agevolazione delle famiglie numerose. In questa prospettiva e' percio' palesemente irrazionale che, in tale mutato contesto normativo, in contrasto con le suddette finalita', per potersi accordare la dispensa all'iscritto di cui due fratelli abbiano gia' adempiuto, o stiano adempiendo l'obbligo di leva, l'art. 23, primo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, continui ad imporre la ulteriore condizione consistente nel non avere un altro fratello, vivente e di eta' non inferiore ai quaranta anni, gia' goduto del beneficio, escludendo cosi' la dispensa proprio quando la famiglia e' piu' numerosa. Per superare tale esito, del tutto incoerente con l'art. 3, oltre che con l'art. 31, primo comma, Cost. -assorbiti gli altri profili dedotti- e' peraltro sufficiente, degli impugnati commi primo e secondo del citato art. 23, dichiarare illegittimo il secondo, nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi in cui non e' applicabile il primo comma dello stesso art. 23, il numero 6) dell'art. 22, primo comma. - Sull'art. 23, primo comma, legge n. 191 del 1975, in questione pero' diversa, anche per i parametri di scrutinio, da quella in oggetto, v. la decisione di manifesta inammissibilita' pronunciata con O. n. 423/1992. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 31
co. 1
Costituzione
art. 52
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte