Sentenza 32/2025 (ECLI:IT:COST:2025:32)
Massima numero 46694
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  27/02/2025;  Decisione del  27/02/2025
Deposito del 20/03/2025; Pubblicazione in G. U. 26/03/2025
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Potere sostitutivo straordinario del Governo in caso di inerzia regionale, inclusa la possibilità di nominare un commissario ad acta - Obbligo per le regioni di non interferire, nemmeno potenzialmente, con i compiti ad esso affidati - Applicazione del principio di leale collaborazione (nel caso di specie: non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione relativa a una disposizione della Regione Calabria che prevede, nell'ambito delle attività connesse all'istituzione del registro dei tumori regionale, che la Giunta, nel riferire annualmente al Consiglio sull'attività svolta, si riferisca agli interventi realizzati quanto alla programmazione sanitaria e alla rimodulazione dell'offerta sanitaria territoriale e ospedaliera). (Classif. 231008).

Testo

Tenuto conto della natura vincolante, per le regioni, degli accordi stipulati con lo Stato che hanno portato alla sottoscrizione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e dei successivi programmi operativi, la nomina del commissario ad acta costituisce esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, volto a garantire, nel caso di persistente inerzia della regione rispetto alle attività richieste dai suddetti accordi, l’unità economica e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti al diritto fondamentale alla salute. Pertanto, le funzioni affidate al commissario – definite nel mandato e specificate dai programmi operativi –, nel rispetto del principio di leale collaborazione sancito dall’art. 120, secondo comma, Cost., devono restare, fino all’esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza, anche meramente potenziale, degli organi regionali, pure qualora questi agissero per via legislativa. (Precedenti: S. 20/2023 - mass. 45341; S. 217/2020 - mass. 43006; S. 200/2019 - mass. 41183; S. 247/2018 - mass. 40430; S. 199/2018 - mass. 40323; S. 190/2017 - mass. 40409; S. 14/2017 - mass. 39464; S. 110/2014 - mass. 37907; S. 18/2013 - mass. 36908; S. 131/2012 - mass. 36339).

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo in riferimento all’art. 120, secondo comma, Cost., dell’art. 5 della legge reg. Calabria n. 9 del 2024, nella parte in cui ha introdotto l’art. 3-ter, comma 1, lett. b, della legge reg. Calabria n. 2 del 2016 ai sensi del quale – nell’ambito delle attività connesse all’istituzione del registro dei tumori regionale – la Giunta presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sull’attività svolta che contiene, tra l’altro, dati e informazioni sugli interventi realizzati quanto alla programmazione sanitaria e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria territoriale e ospedaliera, anche in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening, che tengano dei dati raccolti dal registro dei tumori regionale. La disposizione regionale va interpretata nel senso che gli interventi cui essa si riferisce sono quelli realizzati dalla Giunta e, per essa, dal Dipartimento tutela della salute in attuazione del programma operativo 2022-2025 approvato dal commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro e dei suoi decreti; il che non determina alcuna interferenza con le attribuzioni di quest’ultimo inerenti all’attuazione degli obiettivi del piano di rientro ma anzi ne costituisce attuazione, nella prospettiva del superamento della lunga crisi della sanità della Regione). (Precedente: S. 168/2021). 



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  14/03/2024  n. 9  art. 5  co. 

legge della Regione Calabria  12/02/2016  n. 2  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte