Sentenza 341/1994 (ECLI:IT:COST:1994:341)
Massima numero 20951
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  19/07/1994;  Decisione del  19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  20950


Titolo
SENT. 341/94 B. OLTRAGGIO - PENA - PREVISIONE DEL MINIMO EDITTALE IN SEI MESI DI RECLUSIONE - IRRAZIONALITA', VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA', INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI INGIURIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La previsione, da parte del legislatore del 1930, di sei mesi di reclusione come minimo della pena per il reato di oltraggio non e' consona alla tradizione liberale italiana ne' a quella europea, apparendo come il prodotto della concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini tipica di quell'epoca storica e discendente dalla matrice ideologica allora dominante, estranea alla coscienza democratica instaurata dalla Costituzione repubblicana, per la quale il rapporto tra amministrazione e societa' non e' un rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima. Pertanto la rigidita' e severita' del minimo edittale previsto per il reato di oltraggio appare il frutto di un bilanciamento ormai manifestamente irragionevole tra tutela dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale (e del buon andamento dell'amministrazione), anche nei casi di minima entita', e tutela della liberta' personale del soggetto agente, come emerge inoltre dal raffronto con la pena minima prevista per il reato di ingiuria (dodici volte inferiore), nonche' dalla situazione di disagio nei giudici e nella societa', manifestatasi con la continua rimessione della medesima questione di legittimita' costituzionale alla Corte. Conseguentemente, tenuto conto che il legislatore, nonostante i ripetuti inviti rivoltigli dalla Corte e le varie iniziative di riforma anche recenti nel senso di attenuare detto trattamento sanzionatorio minimo, non e' intervenuto ad adeguare tale disciplina ai principi costituzionali, deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, Cost. - assorbita la censura relativa all'art. 97 Cost. - dell'art. 341 cod. pen., nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei. - Sul reato di oltraggio, con inviti al legislatore a provvedere: S. nn. 109/1968, 165/1972 e 51/1980, nonche' O. nn. 323/1988 e 127/1989. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte