Sentenza 342/1994 (ECLI:IT:COST:1994:342)
Massima numero 21129
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Titolo
SENT. 342/94 B. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI E POTERI AD ESSO CONFERITI CON DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 OTTOBRE 1993 - PROMUOVIMENTO, NELL'AMBITO REGIONALE, DELL'"UNITA' DI INDIRIZZO", DELL'"ADEGUATEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA" E DELL'"ATTUAZIONE COORDINATA DEI PROGRAMMI STATALI E REGIONALI" - DENUNCIATA INVASIONE DI ATTRIBUZIONI REGIONALI - ESCLUSIONE (NON CONFIGURANDOSI VINCOLI PER LE REGIONI) - SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE, NEI TERMINI PRECISATI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 342/94 B. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI E POTERI AD ESSO CONFERITI CON DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 OTTOBRE 1993 - PROMUOVIMENTO, NELL'AMBITO REGIONALE, DELL'"UNITA' DI INDIRIZZO", DELL'"ADEGUATEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA" E DELL'"ATTUAZIONE COORDINATA DEI PROGRAMMI STATALI E REGIONALI" - DENUNCIATA INVASIONE DI ATTRIBUZIONI REGIONALI - ESCLUSIONE (NON CONFIGURANDOSI VINCOLI PER LE REGIONI) - SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE, NEI TERMINI PRECISATI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Il paragrafo 1.1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 non conferisce al Commissario del Governo poteri lesivi dell'autonomia regionale, giacche' l'"unita' di indirizzo" che il Commissario e' chiamato ad assicurare a livello regionale riguarda soltanto le amministrazioni periferiche dello Stato, e non determina vincoli giuridici a carico delle regioni, mentre l'"adeguatezza dell'azione amministrativa" si identifica, nella sostanza, con il buon andamento della p.a.; quanto all'"attuazione coordinata dei programmi statali e regionali", al Commissario non e' devoluto il coordinamento ne' interventi sostitutivi dell'amministrazione regionale, ma e' affidata, invece, un'attivita' di rilevazione e di stimolo, informando poi il Presidente del Consiglio sullo stato dei lavori. (Spettanza allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di emanare direttive ai Commissari di Governo nella materia oggetto del citato paragrafo 1.1, nei termini precisati in motivazione). - nel senso che il coordinamento commissariale non determina vincoli giuridici per le regioni, v. S. nn. 359/1993, 218/1993, 497/1992, 43/1992, 386/1991, 242/1989 e (con grande chiarezza) 177/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Il paragrafo 1.1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 non conferisce al Commissario del Governo poteri lesivi dell'autonomia regionale, giacche' l'"unita' di indirizzo" che il Commissario e' chiamato ad assicurare a livello regionale riguarda soltanto le amministrazioni periferiche dello Stato, e non determina vincoli giuridici a carico delle regioni, mentre l'"adeguatezza dell'azione amministrativa" si identifica, nella sostanza, con il buon andamento della p.a.; quanto all'"attuazione coordinata dei programmi statali e regionali", al Commissario non e' devoluto il coordinamento ne' interventi sostitutivi dell'amministrazione regionale, ma e' affidata, invece, un'attivita' di rilevazione e di stimolo, informando poi il Presidente del Consiglio sullo stato dei lavori. (Spettanza allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di emanare direttive ai Commissari di Governo nella materia oggetto del citato paragrafo 1.1, nei termini precisati in motivazione). - nel senso che il coordinamento commissariale non determina vincoli giuridici per le regioni, v. S. nn. 359/1993, 218/1993, 497/1992, 43/1992, 386/1991, 242/1989 e (con grande chiarezza) 177/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 124
Altri parametri e norme interposte
legge 23/08/1988
n. 400
art. 13