Sentenza 342/1994 (ECLI:IT:COST:1994:342)
Massima numero 21132
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Titolo
SENT. 342/94 E. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI E POTERI AD ESSO ATTRIBUITI DALLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 OTTOBRE 1993 - CONVOCAZIONE DI CONFERENZE TRA RAPPRESENTANTI DEGLI UFFICI DECENTRATI DELLO STATO E DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- PREVISIONE NON INVASIVA DI ATTRIBUZIONI REGIONALI (IN QUANTO NON RIFERIBILE ALLE REGIONI) - SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE, NEI TERMINI PRECISATI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 342/94 E. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI E POTERI AD ESSO ATTRIBUITI DALLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 OTTOBRE 1993 - CONVOCAZIONE DI CONFERENZE TRA RAPPRESENTANTI DEGLI UFFICI DECENTRATI DELLO STATO E DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- PREVISIONE NON INVASIVA DI ATTRIBUZIONI REGIONALI (IN QUANTO NON RIFERIBILE ALLE REGIONI) - SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE, NEI TERMINI PRECISATI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Il paragrafo 2.4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993, prevedendo che il Commissario del Governo convochi conferenze tra i rappresentanti degli uffici decentrati dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, contempla un potere non esercitabile nei confronti delle Regioni. (Spettanza allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di emanare direttive ai Commissari di Governo nella materia oggetto del citato paragrafo 2.4, nei termini precisati in motivazione). red.: L.I. rev.: S.P.
Il paragrafo 2.4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993, prevedendo che il Commissario del Governo convochi conferenze tra i rappresentanti degli uffici decentrati dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, contempla un potere non esercitabile nei confronti delle Regioni. (Spettanza allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di emanare direttive ai Commissari di Governo nella materia oggetto del citato paragrafo 2.4, nei termini precisati in motivazione). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 124
Altri parametri e norme interposte