Sentenza 342/1994 (ECLI:IT:COST:1994:342)
Massima numero 21133
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Titolo
SENT. 342/94 F. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI E POTERI AD ESSO CONFERITI CON DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 OTTOBRE 1993 - CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO 'EX' ART. 13, COMMA PRIMO, LETT. B), L. N. 400 DEL 1988 - PREVISIONE INVASIVA DI ATTRIBUZIONI REGIONALI (ESSENDO LA CONVOCAZIONE DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE) - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO PARZIALE DELL'ATTO INVASIVO.
SENT. 342/94 F. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI E POTERI AD ESSO CONFERITI CON DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 OTTOBRE 1993 - CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO 'EX' ART. 13, COMMA PRIMO, LETT. B), L. N. 400 DEL 1988 - PREVISIONE INVASIVA DI ATTRIBUZIONI REGIONALI (ESSENDO LA CONVOCAZIONE DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE) - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO PARZIALE DELL'ATTO INVASIVO.
Testo
Ai sensi dell'art. 13, comma primo, lett. b), della l. n. 400 del 1988, il Commissario del Governo puo' solo promuovere le riunioni di coordinamento ivi previste, mentre spetta al Presidente della Regione presiederle, e, dunque, anche convocarle formalmente. Pertanto, non spetta allo Stato - e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri - il potere di emanare direttive ai Commissari di Governo affinche' questi convochino, in luogo del Presidente della Regione, le suddette riunioni di coordinamento; conseguentemente va annullato, nella parte indicata, il paragrafo n. 3.1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Ai sensi dell'art. 13, comma primo, lett. b), della l. n. 400 del 1988, il Commissario del Governo puo' solo promuovere le riunioni di coordinamento ivi previste, mentre spetta al Presidente della Regione presiederle, e, dunque, anche convocarle formalmente. Pertanto, non spetta allo Stato - e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri - il potere di emanare direttive ai Commissari di Governo affinche' questi convochino, in luogo del Presidente della Regione, le suddette riunioni di coordinamento; conseguentemente va annullato, nella parte indicata, il paragrafo n. 3.1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 124
Altri parametri e norme interposte
legge 23/08/1988
n. 400
art. 13
co. 1 lett. b)