Sentenza 342/1994 (ECLI:IT:COST:1994:342)
Massima numero 21133
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  19/07/1994;  Decisione del  19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  21128  21129  21130  21131  21132  21134  21135  21136  21137


Titolo
SENT. 342/94 F. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI E POTERI AD ESSO CONFERITI CON DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 OTTOBRE 1993 - CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO 'EX' ART. 13, COMMA PRIMO, LETT. B), L. N. 400 DEL 1988 - PREVISIONE INVASIVA DI ATTRIBUZIONI REGIONALI (ESSENDO LA CONVOCAZIONE DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE) - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO PARZIALE DELL'ATTO INVASIVO.

Testo
Ai sensi dell'art. 13, comma primo, lett. b), della l. n. 400 del 1988, il Commissario del Governo puo' solo promuovere le riunioni di coordinamento ivi previste, mentre spetta al Presidente della Regione presiederle, e, dunque, anche convocarle formalmente. Pertanto, non spetta allo Stato - e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri - il potere di emanare direttive ai Commissari di Governo affinche' questi convochino, in luogo del Presidente della Regione, le suddette riunioni di coordinamento; conseguentemente va annullato, nella parte indicata, il paragrafo n. 3.1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 124

Altri parametri e norme interposte

legge  23/08/1988  n. 400  art. 13    co. 1  lett. b)