Sentenza 342/1994 (ECLI:IT:COST:1994:342)
Massima numero 21134
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Titolo
SENT. 342/94 G. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI E POTERI AD ESSO CONFERITI CON DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 OTTOBRE 1993 - INVITO DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO 'EX' ART. 13, COMMA PRIMO, LETT. B), L. N. 400 DEL 1988 - PREVISIONE INVASIVA DI ATTRIBUZIONI REGIONALI (ESSENDO LA DETERMINAZIONE DEI SOGGETTI DA CONVOCARE DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE) - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO PARZIALE DELL'ATTO INVASIVO.
SENT. 342/94 G. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI E POTERI AD ESSO CONFERITI CON DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 OTTOBRE 1993 - INVITO DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO 'EX' ART. 13, COMMA PRIMO, LETT. B), L. N. 400 DEL 1988 - PREVISIONE INVASIVA DI ATTRIBUZIONI REGIONALI (ESSENDO LA DETERMINAZIONE DEI SOGGETTI DA CONVOCARE DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE) - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO PARZIALE DELL'ATTO INVASIVO.
Testo
Rientra nella competenza del Presidente della Regione, costituzionalmente attribuitagli, il potere di stabilire se invitare rappresentanti degli enti locali al momento di convocare le riunioni di coordinamento fra rappresentanti regionali e funzionari statali previste dall'art. 13, comma primo, lett. b), della l. n. 400 del 1988, salvi i poteri di impulso e di proposta del Commissario del Governo. Pertanto, non spetta allo Stato prevedere - attraverso la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 - modalita' per l'integrazione delle suddette riunioni di coordinamento, pretermettendo il Presidente della Regione e richiedendo solo l'intesa tra il Commissario del Governo e il prefetto della Provincia interessata; conseguentemente, va annullato, nella parte indicata, il paragrafo n. 3.2 della direttiva stessa. red.: L.I. rev.: S.P.
Rientra nella competenza del Presidente della Regione, costituzionalmente attribuitagli, il potere di stabilire se invitare rappresentanti degli enti locali al momento di convocare le riunioni di coordinamento fra rappresentanti regionali e funzionari statali previste dall'art. 13, comma primo, lett. b), della l. n. 400 del 1988, salvi i poteri di impulso e di proposta del Commissario del Governo. Pertanto, non spetta allo Stato prevedere - attraverso la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 - modalita' per l'integrazione delle suddette riunioni di coordinamento, pretermettendo il Presidente della Regione e richiedendo solo l'intesa tra il Commissario del Governo e il prefetto della Provincia interessata; conseguentemente, va annullato, nella parte indicata, il paragrafo n. 3.2 della direttiva stessa. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 124
Costituzione
art. 125
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte