Sentenza 342/1994 (ECLI:IT:COST:1994:342)
Massima numero 21135
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Titolo
SENT. 342/94 H. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI E POTERI AD ESSO CONFERITI CON DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 OTTOBRE 1993 - CONCLUSIONE DI ACCORDI SULLE QUESTIONI ESAMINATE NELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO 'EX' ART. 13, COMMA PRIMO, LETT. B), L. N. 400 DEL 1988 - PREVISIONE NON INVASIVA DI ATTRIBUZIONI REGIONALI (NON CONFIGURANDOSI ACCORDI FORMALI IDENTIFICATI DA PRECISI EFFETTI GIURIDICI) - SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE, NEI TERMINI PRECISATI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 342/94 H. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI E POTERI AD ESSO CONFERITI CON DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 OTTOBRE 1993 - CONCLUSIONE DI ACCORDI SULLE QUESTIONI ESAMINATE NELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO 'EX' ART. 13, COMMA PRIMO, LETT. B), L. N. 400 DEL 1988 - PREVISIONE NON INVASIVA DI ATTRIBUZIONI REGIONALI (NON CONFIGURANDOSI ACCORDI FORMALI IDENTIFICATI DA PRECISI EFFETTI GIURIDICI) - SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE, NEI TERMINI PRECISATI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Gli accordi che - in base al paragrafo 3.4. della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 - possono essere stipulati a conclusione delle riunioni di coordinamento previste dall'art. 13, comma primo, lett. b), della l. n. 400 del 1988, non costituiscono una nuova classe di atti formali, identificati da precisi effetti giuridici, ma implicano - in coerenza con il canone generale di leale collaborazione - un onere di reciproca informazione fra il Presidente della Regione e il Commissario del Governo sulle iniziative volte a dar seguito a quanto stabilito nelle riunioni di coordinamento. (Spettanza allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di emanare direttive ai Commissari di Governo nella materia oggetto del citato paragrafo 3.4., nei termini precisati in motivazione). red.: L.I. rev.: S.P.
Gli accordi che - in base al paragrafo 3.4. della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 - possono essere stipulati a conclusione delle riunioni di coordinamento previste dall'art. 13, comma primo, lett. b), della l. n. 400 del 1988, non costituiscono una nuova classe di atti formali, identificati da precisi effetti giuridici, ma implicano - in coerenza con il canone generale di leale collaborazione - un onere di reciproca informazione fra il Presidente della Regione e il Commissario del Governo sulle iniziative volte a dar seguito a quanto stabilito nelle riunioni di coordinamento. (Spettanza allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di emanare direttive ai Commissari di Governo nella materia oggetto del citato paragrafo 3.4., nei termini precisati in motivazione). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 124
Altri parametri e norme interposte