Sentenza 343/1994 (ECLI:IT:COST:1994:343)
Massima numero 21042
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Titolo
SENT. 343/94 A. REGIONI IN GENERE - CONTROLLO STATALE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI - DISCIPLINA INTRODOTTA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 479 DEL 1993 - ASSERITA ESORBITANZA DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA AL GOVERNO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 343/94 A. REGIONI IN GENERE - CONTROLLO STATALE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI - DISCIPLINA INTRODOTTA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 479 DEL 1993 - ASSERITA ESORBITANZA DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA AL GOVERNO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La delega al Governo per "la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni" - ancorche' inserita nell'art. 2 della L. n. 421 del 1992, rubricato 'pubblico impiego" - non attiene esclusivamente a tale materia, ma (in base ad esigenze di coerenza logica, al tenore letterale della disposizione e al titolo della legge) investe l'intera disciplina dei controlli sugli atti amministrativi regionali; pertanto, il legislatore delegato - riformando in via generale l'istituto del controllo su tali atti - non ha esorbitato dare limiti della delega ad esso conferita. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'intero decreto legislativo 10 novembre 1993 n. 479, in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 2, comma primo, lett. h), L. n. 421 cit.). red.: L.I. rev.: S.P.
La delega al Governo per "la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni" - ancorche' inserita nell'art. 2 della L. n. 421 del 1992, rubricato 'pubblico impiego" - non attiene esclusivamente a tale materia, ma (in base ad esigenze di coerenza logica, al tenore letterale della disposizione e al titolo della legge) investe l'intera disciplina dei controlli sugli atti amministrativi regionali; pertanto, il legislatore delegato - riformando in via generale l'istituto del controllo su tali atti - non ha esorbitato dare limiti della delega ad esso conferita. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'intero decreto legislativo 10 novembre 1993 n. 479, in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 2, comma primo, lett. h), L. n. 421 cit.). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2
co. 1 lett. h)