Sentenza 343/1994 (ECLI:IT:COST:1994:343)
Massima numero 21043
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Titolo
SENT. 343/94 B. REGIONI IN GENERE - CONTROLLO STATALE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI - DISCIPLINA INTRODOTTA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 479 DEL 1993 - DENUNCIATO ASSOGGETTAMENTO, AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA', DI ATTI NON QUALIFICABILI COME "FONDAMENTALI DELLA GESTIONE" - ASSERITO CONTRASTO CON LA NORMA DI DELEGAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 343/94 B. REGIONI IN GENERE - CONTROLLO STATALE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI - DISCIPLINA INTRODOTTA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 479 DEL 1993 - DENUNCIATO ASSOGGETTAMENTO, AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA', DI ATTI NON QUALIFICABILI COME "FONDAMENTALI DELLA GESTIONE" - ASSERITO CONTRASTO CON LA NORMA DI DELEGAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 10 novembre 1993 n. 479, includendo nell'elenco degli atti amministrativi regionali soggetti al controllo statale di legittimita' gli "atti generali di indirizzo o di direttiva, piani anche territoriali ed altri atti integrativi o modificativi dei contenuti dei predetti provvedimenti", non si pone in contrasto con la norma di delega, che imponeva di concentrare il controllo "sugli atti fondamentali della gestione", giacche' anche gli atti (non meramente attuativi) che integrano o modificano quelli generali di indirizzo partecipano della natura di programmazione generale propria di questi ultimi. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 2, comma primo, lett. h), della L. n. 421 del 1992). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 10 novembre 1993 n. 479, includendo nell'elenco degli atti amministrativi regionali soggetti al controllo statale di legittimita' gli "atti generali di indirizzo o di direttiva, piani anche territoriali ed altri atti integrativi o modificativi dei contenuti dei predetti provvedimenti", non si pone in contrasto con la norma di delega, che imponeva di concentrare il controllo "sugli atti fondamentali della gestione", giacche' anche gli atti (non meramente attuativi) che integrano o modificano quelli generali di indirizzo partecipano della natura di programmazione generale propria di questi ultimi. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 2, comma primo, lett. h), della L. n. 421 del 1992). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2
co. 1 lett. h)