Sentenza 343/1994 (ECLI:IT:COST:1994:343)
Massima numero 21045
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  19/07/1994;  Decisione del  19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  21042  21043  21044  21046  21047


Titolo
SENT. 343/94 D. REGIONI IN GENERE - CONTROLLO STATALE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI - DISCIPLINA INTRODOTTA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 479 DEL 1993 - CONTROLLO DI LEGITTIMITA' - VIZI RISCONTRABILI - ECCESSO DI POTERE - MANCATA ESCLUSIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI LIMITI COSTITUZIONALMENTE FISSATI IN TEMA DI CONTROLLI STATALI SUGLI ATTI REGIONALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'eccesso di potere costituisce - al pari dell'incompetenza e della violazione di legge - un vizio di legittimita' dell'atto amministrativo, il cui riscontro rientra nell'ambito del controllo statale di legittimita' sugli atti amministrativi regionali previsto dall'art. 125, comma primo, Cost.. Percio', il decreto legislativo n. 479 del 1993 non e' censurabile per aver escluso dall'ambito di tale controllo soltanto le valutazioni di merito e non anche l'eccesso di potere. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' concernente l'art. 1, comma primo, del decreto legislativo 10 novembre 1993 n. 479, in riferimento agli artt. 125, 118, 115 e 76 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 125  co. 1

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte