Sentenza 343/1994 (ECLI:IT:COST:1994:343)
Massima numero 21046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Titolo
SENT. 343/94 E. REGIONI IN GENERE - CONTROLLO STATALE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI - DISCIPLINA INTRODOTTA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 479 DEL 1993 - ATTRIBUZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL POTERE DI DETERMINARE, SU PROPOSTA DI UN COMITATO TECNICO, "CRITERI PROCEDURALI" PER LE COMMISSIONI DI CONTROLLO - DENUNCIATA COMPRESSIONE DELL'INDIPENDENZA DELLE COMMISSIONI - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA CORTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 343/94 E. REGIONI IN GENERE - CONTROLLO STATALE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI - DISCIPLINA INTRODOTTA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 479 DEL 1993 - ATTRIBUZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL POTERE DI DETERMINARE, SU PROPOSTA DI UN COMITATO TECNICO, "CRITERI PROCEDURALI" PER LE COMMISSIONI DI CONTROLLO - DENUNCIATA COMPRESSIONE DELL'INDIPENDENZA DELLE COMMISSIONI - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA CORTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La disposizione del decreto legislativo 10 novembre 1993 n. 479 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di un comitato tecnico, la determinazione di "criteri procedurali" da osservarsi dalle commissioni statali di controllo, va interpretata, 'secundum constitutionem" intendendo i criteri procedurali non gia' come direttive di ordine politico-amministrativo, ma come indirizzi di coordinamento limitati ad attivita' di informazione e di circolazione delle valutazioni assunte dalla varie commissioni, e finalizzati a favorire l'omogeneo esercizio del controllo, cosi' da evitare un'eccessiva disparita' di risultati, conformemente al principio direttivo posto dalla legge di delegazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo e secondo, del decreto legislativo n. 479 del 1993, sollevata in riferimento agli artt. 125, 118, 115 e 76 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
La disposizione del decreto legislativo 10 novembre 1993 n. 479 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di un comitato tecnico, la determinazione di "criteri procedurali" da osservarsi dalle commissioni statali di controllo, va interpretata, 'secundum constitutionem" intendendo i criteri procedurali non gia' come direttive di ordine politico-amministrativo, ma come indirizzi di coordinamento limitati ad attivita' di informazione e di circolazione delle valutazioni assunte dalla varie commissioni, e finalizzati a favorire l'omogeneo esercizio del controllo, cosi' da evitare un'eccessiva disparita' di risultati, conformemente al principio direttivo posto dalla legge di delegazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo e secondo, del decreto legislativo n. 479 del 1993, sollevata in riferimento agli artt. 125, 118, 115 e 76 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 125
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2
co. 1 lett. h)