Sentenza 343/1994 (ECLI:IT:COST:1994:343)
Massima numero 21047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Titolo
SENT. 343/94 F. REGIONI IN GENERE - CONTROLLO STATALE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI - DISCIPLINA INTRODOTTA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 479 DEL 1993 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI CONTROLLO - PREVALENZA DI MEMBRI PROVENIENTI DALL'AMMINISTRAZIONE STATALE, NON ESENTI DA VINCOLI DI SUBORDINAZIONE GERARCHICA - DENUNCIATA ALTERAZIONE DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DEL RUOLO DELLE COMMISSIONI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 343/94 F. REGIONI IN GENERE - CONTROLLO STATALE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI - DISCIPLINA INTRODOTTA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 479 DEL 1993 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI CONTROLLO - PREVALENZA DI MEMBRI PROVENIENTI DALL'AMMINISTRAZIONE STATALE, NON ESENTI DA VINCOLI DI SUBORDINAZIONE GERARCHICA - DENUNCIATA ALTERAZIONE DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DEL RUOLO DELLE COMMISSIONI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Posto che le commissioni di controllo sugli atti amministrativi regionali sono organi dello Stato (art. 125 Cost.), legittimamente il decreto legislativo n. 479 del 1993 ha previsto che nella composizione di esse siano numericamente prevalenti i membri provenienti dall'amministrazione statale e collocati fuori ruolo, che ad uno di essi sia attribuita la vicepresidenza vicaria, e che un solo componente sia designato dal Consiglio regionale (cosi' da evitare pericoli di commistione tra controllori e controllati); tale disciplina non altera la natura del controllo ne' incide sull'indipendenza delle commissioni, non volendo, in contrasto, il fatto che i commissari provenienti dall'amministrazioni centrali possano essere in posizione gerarchicamente inferiore rispetto ai componenti del comitato tecnico di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 40 del 1993). Tantomeno e' censurabile che ai fini della regolarita' delle sedute sia richiesta la presenza di almeno quattro dei sei componenti, e non anche la necessaria partecipazione del componente designato dalla Regione (cio' che gli attribuirebbe una sorta di potere di veto). (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e settimo, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, in riferimento agli artt. 125, 118, 115 e 76 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Posto che le commissioni di controllo sugli atti amministrativi regionali sono organi dello Stato (art. 125 Cost.), legittimamente il decreto legislativo n. 479 del 1993 ha previsto che nella composizione di esse siano numericamente prevalenti i membri provenienti dall'amministrazione statale e collocati fuori ruolo, che ad uno di essi sia attribuita la vicepresidenza vicaria, e che un solo componente sia designato dal Consiglio regionale (cosi' da evitare pericoli di commistione tra controllori e controllati); tale disciplina non altera la natura del controllo ne' incide sull'indipendenza delle commissioni, non volendo, in contrasto, il fatto che i commissari provenienti dall'amministrazioni centrali possano essere in posizione gerarchicamente inferiore rispetto ai componenti del comitato tecnico di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 40 del 1993). Tantomeno e' censurabile che ai fini della regolarita' delle sedute sia richiesta la presenza di almeno quattro dei sei componenti, e non anche la necessaria partecipazione del componente designato dalla Regione (cio' che gli attribuirebbe una sorta di potere di veto). (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e settimo, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, in riferimento agli artt. 125, 118, 115 e 76 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 125
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2
co. 1 lett. h)