Sentenza 344/1994 (ECLI:IT:COST:1994:344)
Massima numero 21008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 344/94. PROCESSO PENALE - REATO DI DIFFAMAZIONE COMMESSO A MEZZO DI RADIOTELEVISIONE - COMPETENZA TERRITORIALE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO DI RESIDENZA DELLA PARTE OFFESA SOLO NEL CASO DI ATTRIBUZIONE DI UN FATTO DETERMINATO - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI DIFFAMAZIONE SEMPLICE E AGLI ALTRI REATI, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "GIUDICE NATURALE", SECONDO IL QUALE LA COMPETENZA TERRITORIALE DOVREBBE, ANCHE NELL'IPOTESI 'DE QUA', ESSERE ANCORATA AL LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO - CARENZA DI MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - CONTRADDIZIONI INSUPERABILI NELLA FORMULAZIONE DEL 'PETITUM' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 344/94. PROCESSO PENALE - REATO DI DIFFAMAZIONE COMMESSO A MEZZO DI RADIOTELEVISIONE - COMPETENZA TERRITORIALE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO DI RESIDENZA DELLA PARTE OFFESA SOLO NEL CASO DI ATTRIBUZIONE DI UN FATTO DETERMINATO - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI DIFFAMAZIONE SEMPLICE E AGLI ALTRI REATI, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "GIUDICE NATURALE", SECONDO IL QUALE LA COMPETENZA TERRITORIALE DOVREBBE, ANCHE NELL'IPOTESI 'DE QUA', ESSERE ANCORATA AL LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO - CARENZA DI MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - CONTRADDIZIONI INSUPERABILI NELLA FORMULAZIONE DEL 'PETITUM' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel contestare, in riferimento ai principi della eguaglianza e del "giudice naturale", la legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 30, commi quarto e quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che individua con riferimento al luogo di residenza della persona offesa l'autorita' giudiziaria territorialmente competente a conoscere dei reati di diffamazione consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, se commessi attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive, il giudice 'a quo' ha omesso completamente di motivare in ordine alla rilevanza della questione ai fini della risoluzione della concreta fattispecie sottoposta al suo esame, ne' ha esposto i fatti che hanno dato luogo al giudizio, cosi' da poter identificare l'oggetto e i termini dello stesso. Inoltre, nella ordinanza di rimessione si ha una contraddizione tra la motivazione -che appare diretta ad estendere la particolare competenza prevista dalla norma impugnata quanto meno alla diffamazione semplice- e il dispositivo, che circoscrive la domanda alla sola caducazione della norma impugnata, in modo da ricondurre anche l'ipotesi della diffamazione aggravata al regime ordinario della competenza. Difettano dunque -sia sotto l'uno che sotto l'altro aspetto- i presupposti perche' possa darsi ingresso al richiesto giudizio di costituzionalita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., dell'art. 30, commi quarto e quinto, l. 6 agosto 1990, n. 223). red.: F.S. rev.: S.P.
Nel contestare, in riferimento ai principi della eguaglianza e del "giudice naturale", la legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 30, commi quarto e quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che individua con riferimento al luogo di residenza della persona offesa l'autorita' giudiziaria territorialmente competente a conoscere dei reati di diffamazione consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, se commessi attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive, il giudice 'a quo' ha omesso completamente di motivare in ordine alla rilevanza della questione ai fini della risoluzione della concreta fattispecie sottoposta al suo esame, ne' ha esposto i fatti che hanno dato luogo al giudizio, cosi' da poter identificare l'oggetto e i termini dello stesso. Inoltre, nella ordinanza di rimessione si ha una contraddizione tra la motivazione -che appare diretta ad estendere la particolare competenza prevista dalla norma impugnata quanto meno alla diffamazione semplice- e il dispositivo, che circoscrive la domanda alla sola caducazione della norma impugnata, in modo da ricondurre anche l'ipotesi della diffamazione aggravata al regime ordinario della competenza. Difettano dunque -sia sotto l'uno che sotto l'altro aspetto- i presupposti perche' possa darsi ingresso al richiesto giudizio di costituzionalita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., dell'art. 30, commi quarto e quinto, l. 6 agosto 1990, n. 223). red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte