Sentenza 345/1994 (ECLI:IT:COST:1994:345)
Massima numero 20831
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  19/07/1994;  Decisione del  19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 345/94. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE INDUSTRIALI CON DETERMINATE CARATTERISTICHE - PREPENSIONAMENTO DI ANZIANITA' PER CHI ABBIA MATURATO ALMENO TRENT'ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA E ASSICURATIVA - CONSENTITO ACCREDITO DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PER MATURARE IL REQUISITO DEI TRENTACINQUE ANNI - LIMITE MASSIMO - PERIODO NON SUPERIORE A QUELLO COMPRESO TRA LA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E QUELLA DI COMPIMENTO DEI SESSANTA ANNI PER GLI UOMINI E CINQUANTACINQUE PER LE DONNE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI DIRITTI TRA LAVORATORI E LAVORATRICI - ESCLUSIONE, LA DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO ESSENDO CONSEGUENZA DELLA DIFFERENZIAZIONE DELL'ETA' PENSIONABILE, RIMASTA FERMA, PER LE DONNE, AI CINQUANTACINQUE ANNI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il disposto dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, impugnato nella parte in cui - nell'attribuire ai lavoratori dipendenti da imprese industriali con certe caratteristiche la facolta' di chiedere l'anticipazione del pensionamento di anzianita' alla condizione di aver maturato almeno trent'anni di anzianita' contributiva e assicurativa - prevede che l'accredito di anzianita' contributiva occorrente per maturare il requisito di trentacinque anni ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non puo' essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni, se donne, non puo' ritenersi lesivo del principio generale di eguaglianza ne' del principio di parita' fra uomo e donna in materia di lavoro. Nella specie, infatti, la lamentata disparita' di trattamento tra lavoratrici e lavoratori e' una conseguenza della differenziazione dell'eta' pensionabile, rimasta ferma per le donne alla soglia dei cinquantacinque anni, dato che, dopo il compimento di questa eta' esse hanno bensi' il diritto di continuare il rapporto di lavoro fino a sessant'anni, ma non e' piu' configurabile nei loro confronti un prepensionamento con accredito dei contributi mancanti per maturare il diritto alla pensione, dal momento che tale diritto hanno gia' maturato. Ne' quindi, trattandosi di prepensionamento facoltativo di anzianita', e' possibile in contrario far richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1989, relativa al prepensionamento di vecchiaia previsto dalla legge n. 193 del 1984 per i lavoratori e le lavoratrici del settore siderurgico ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale, rispetto ai quali il carattere praticamente coatto del prepensionamento stesso escludeva l'alternativa della continuazione della prestazione di lavoro fino a sessant'anni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., dell'art. 27, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, 'in parte qua'). - V., oltre a S. n. 371/1989 (gia' citata nel testo), S. nn. 404/1993 e 296/1994. red.: S.E. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte