Sentenza 347/1994 (ECLI:IT:COST:1994:347)
Massima numero 21070
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Titolo
SENT. 347/94 B. COMUNI E PROVINCE - ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE - DELEGA LEGISLATIVA AL GOVERNO - DENUNCIATO CONTRASTO CON L'IPOTIZZATA RISERVA DI LEGGE FORMALE IN MATERIA DI MODIFICA DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI, NONCHE' CON L'ASSERITO PRINCIPIO DI NON DELEGABILITA' PER LE LEGGI-PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 347/94 B. COMUNI E PROVINCE - ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE - DELEGA LEGISLATIVA AL GOVERNO - DENUNCIATO CONTRASTO CON L'IPOTIZZATA RISERVA DI LEGGE FORMALE IN MATERIA DI MODIFICA DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI, NONCHE' CON L'ASSERITO PRINCIPIO DI NON DELEGABILITA' PER LE LEGGI-PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 133 Cost. non esclude che l'istituzione di nuove Province (o la modifica di quelle esistenti) possa essere effettuata - oltreche' con legge formale - con decreto legislativo delegato: il ricorso alla delega legislativa non e' impedito dal carattere di "legge provvedimento" che in tal caso assume il decreto delegato, ne' dal carattere "rinforzato" proprio delle leggi istitutive di nuove Province, non sussistendo ostacoli costituzionali a che gli adempimenti procedurali previsti dall'art. 133 Cost. (iniziativa dei Comuni e parere della Regione) intervengano, oltre che in relazione alla fase di formazione della legge di delegazione, anche successivamente alla stessa, con riferimento alla fase di formazione della legge delegata. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 63, comma secondo, della L. 8 giugno 1990 n. 142, in riferimento agli artt. 76 e 133 Cost.). - nel senso che il legislatore delegato puo' adottare anche atti legislativi a contenuto particolare, v. S. n. 60/1957. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 133 Cost. non esclude che l'istituzione di nuove Province (o la modifica di quelle esistenti) possa essere effettuata - oltreche' con legge formale - con decreto legislativo delegato: il ricorso alla delega legislativa non e' impedito dal carattere di "legge provvedimento" che in tal caso assume il decreto delegato, ne' dal carattere "rinforzato" proprio delle leggi istitutive di nuove Province, non sussistendo ostacoli costituzionali a che gli adempimenti procedurali previsti dall'art. 133 Cost. (iniziativa dei Comuni e parere della Regione) intervengano, oltre che in relazione alla fase di formazione della legge di delegazione, anche successivamente alla stessa, con riferimento alla fase di formazione della legge delegata. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 63, comma secondo, della L. 8 giugno 1990 n. 142, in riferimento agli artt. 76 e 133 Cost.). - nel senso che il legislatore delegato puo' adottare anche atti legislativi a contenuto particolare, v. S. n. 60/1957. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 133
Altri parametri e norme interposte