Sentenza 347/1994 (ECLI:IT:COST:1994:347)
Massima numero 21071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Titolo
SENT. 347/94 C. COMUNI E PROVINCE - ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE - DECRETO LEGISLATIVO ISTITUTIVO DELLA PROVINCIA DI LODI - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA (PER INOSSERVANZA DEI TERMINI E DELLA COMPETENZA CONSILIARE NELL'ADOZIONE DEL PARERE DELLA REGIONE LOMBARDIA) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 347/94 C. COMUNI E PROVINCE - ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE - DECRETO LEGISLATIVO ISTITUTIVO DELLA PROVINCIA DI LODI - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA (PER INOSSERVANZA DEI TERMINI E DELLA COMPETENZA CONSILIARE NELL'ADOZIONE DEL PARERE DELLA REGIONE LOMBARDIA) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il termine di sei mesi, stabilito dall'art. 63, comma secondo, L. n. 142 del 1990, per il parere regionale relativo all'istituzione di una nuova Provincia, va ragionevolmente qualificato come sollecitatorio e non perentorio: percio', il decreto legislativo che istituisce la Provincia di Lodi non puo' dirsi viziato sotto il profilo della tardivita' del parere regionale, ne' tantomeno sotto quello dell'incompetenza ad adottarlo, essendo stato il parere in questione approvato non dalla Giunta ma dal Consiglio regionale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' del decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 251, sollevata - sotto i profili indicati - in riferimento all'art. 76 Cost., ed in relazione all'art. 63, commi secondo e terzo, della L. n. 142 del 1990). red.: L.I. rev.: S.P.
Il termine di sei mesi, stabilito dall'art. 63, comma secondo, L. n. 142 del 1990, per il parere regionale relativo all'istituzione di una nuova Provincia, va ragionevolmente qualificato come sollecitatorio e non perentorio: percio', il decreto legislativo che istituisce la Provincia di Lodi non puo' dirsi viziato sotto il profilo della tardivita' del parere regionale, ne' tantomeno sotto quello dell'incompetenza ad adottarlo, essendo stato il parere in questione approvato non dalla Giunta ma dal Consiglio regionale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' del decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 251, sollevata - sotto i profili indicati - in riferimento all'art. 76 Cost., ed in relazione all'art. 63, commi secondo e terzo, della L. n. 142 del 1990). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 08/06/1990
n. 142
art. 63
co. 2
legge 08/06/1990
n. 142
art. 63
co. 3