Sentenza 347/1994 (ECLI:IT:COST:1994:347)
Massima numero 21072
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Titolo
SENT. 347/94 D. COMUNI E PROVINCE - ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE - DECRETO LEGISLATIVO ISTITUTIVO DELLA PROVINCIA DI LODI - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA (PER AVVENUTO RECEPIMENTO PARZIALE DI "INIZIATIVE" NON PIU' ATTUALI DEI COMUNI INTERESSATI) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 347/94 D. COMUNI E PROVINCE - ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE - DECRETO LEGISLATIVO ISTITUTIVO DELLA PROVINCIA DI LODI - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA (PER AVVENUTO RECEPIMENTO PARZIALE DI "INIZIATIVE" NON PIU' ATTUALI DEI COMUNI INTERESSATI) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 63, comma secondo, della L. n. 142 del 1990, ha stabilito - per l'istituzione di nuove Province - una disciplina speciale riferita alle aree territoriali nelle quali, al 31 dicembre 1989, era gia' stata avviata la formale iniziativa da parte dei Comuni, ma non ha indicato un 'dies a quo' relativo all'adozione di tali iniziative; percio', nell'istituire la Provincia di Lodi, legittimamente il legislatore delegato ha ritenuto pienamente efficaci (nonostante il tempo trascorso) le iniziative comunali avviate prima del 1990, le cui delibere non risultavano contraddette da successive manifestazioni di volonta' da parte dei Comuni stessi. Ne' rileva, in contrario, che non tutti i comuni richiedenti siano poi stati compresi nel territorio della nuova Provincia, giacche' le singole iniziative mantengono una reciproca autonomia, spettando soltanto al legislatore valutare - nella fase conclusiva del procedimento - l'idoneita' e l'adeguatezza dell'istituendo territorio provinciale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' del decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 251, sollevata, sotto i profili anzidetti, in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione agli artt. 16 e 63, commi secondo e terzo, della L. n. 142 del 1990). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 63, comma secondo, della L. n. 142 del 1990, ha stabilito - per l'istituzione di nuove Province - una disciplina speciale riferita alle aree territoriali nelle quali, al 31 dicembre 1989, era gia' stata avviata la formale iniziativa da parte dei Comuni, ma non ha indicato un 'dies a quo' relativo all'adozione di tali iniziative; percio', nell'istituire la Provincia di Lodi, legittimamente il legislatore delegato ha ritenuto pienamente efficaci (nonostante il tempo trascorso) le iniziative comunali avviate prima del 1990, le cui delibere non risultavano contraddette da successive manifestazioni di volonta' da parte dei Comuni stessi. Ne' rileva, in contrario, che non tutti i comuni richiedenti siano poi stati compresi nel territorio della nuova Provincia, giacche' le singole iniziative mantengono una reciproca autonomia, spettando soltanto al legislatore valutare - nella fase conclusiva del procedimento - l'idoneita' e l'adeguatezza dell'istituendo territorio provinciale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' del decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 251, sollevata, sotto i profili anzidetti, in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione agli artt. 16 e 63, commi secondo e terzo, della L. n. 142 del 1990). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 08/06/1990
n. 142
art. 16
legge 08/06/1990
n. 142
art. 63
co. 2
legge 08/06/1990
n. 142
art. 63
co. 3