Ordinanza 348/1994 (ECLI:IT:COST:1994:348)
Massima numero 20843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 25/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 348/94. PROCESSO PENALE - CODICE PREVIGENTE - IMPOSSIBILITA' PER L'IMPUTATO, A CAUSA DI MALATTIA FISICA PERMANENTE DI DURATA INDETERMINABILE, DI COMPARIRE ALL'UDIENZA - FACOLTA' DELLA PARTE CIVILE, PREVIA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO, DI ESERCITARE L'AZIONE CIVILE DAVANTI AL GIUDICE CIVILE - MANCATA PREVISIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 348/94. PROCESSO PENALE - CODICE PREVIGENTE - IMPOSSIBILITA' PER L'IMPUTATO, A CAUSA DI MALATTIA FISICA PERMANENTE DI DURATA INDETERMINABILE, DI COMPARIRE ALL'UDIENZA - FACOLTA' DELLA PARTE CIVILE, PREVIA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO, DI ESERCITARE L'AZIONE CIVILE DAVANTI AL GIUDICE CIVILE - MANCATA PREVISIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, avendo la Corte costituzionale gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 88, quinto comma, cod. proc. pen. del 1930, "nella parte in cui non prevede che, in caso di accertato impedimento fisico permanente di durata indeterminabile che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, il giudice possa autorizzare la parte civile a proporre l'azione civile davanti al giudice civile". - S. n. 330/1994. red.: S.P.
Manifesta inammissibilita' della questione, avendo la Corte costituzionale gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 88, quinto comma, cod. proc. pen. del 1930, "nella parte in cui non prevede che, in caso di accertato impedimento fisico permanente di durata indeterminabile che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, il giudice possa autorizzare la parte civile a proporre l'azione civile davanti al giudice civile". - S. n. 330/1994. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte