Sentenza 353/1994 (ECLI:IT:COST:1994:353)
Massima numero 21084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  19/07/1994;  Decisione del  19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  21085


Titolo
SENT. 353/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - QUESTIONI SOLLEVATE IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - POSSIBILITA' DI ASSUMERE A 'TERTIA COMPARATIONIS' NORME ABROGATE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.

Testo
Non sono invocabili, quali 'tertia comparationis', norme abrogate, anche se ne perduri l'applicabilita' in via transitoria. (Fattispecie in cui il giudice 'a quo', nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 600, terzo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il giudice di appello puo' disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale "quando possa derivarne grave e irreparabile danno", ha indicato, tra le disposizioni recanti un trattamento piu' favorevole, anche gli artt. 489 bis cod. proc. pen. 1930 e 283 cod. proc. civ. nel testo abrogato dalla legge n. 353 del 1990). red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte