Sentenza 353/1994 (ECLI:IT:COST:1994:353)
Massima numero 21085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  19/07/1994;  Decisione del  19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  21084


Titolo
SENT. 353/94 B. PROCESSO PENALE - AZIONE CIVILE - CONDANNA AD UNA PROVVISIONALE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA CONDANNA DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - POSSIBILITA' SOLO IN CASO DI GRAVE ED IRREPARABILE DANNO, ANZICHE,' COME IN NORME OMOLOGHE, QUANDO RICORRONO GRAVI MOTIVI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La norma di cui all'art. 600, terzo comma, cod. proc. pen., secondo cui il giudice di appello puo' disporre la sospensione della condanna al pagamento della provvisionale solo quando possa derivarne un grave e irreparabile danno, a parte che non trova alcun riscontro nelle direttive della legge di delega, ma e' anzi in evidente contrasto con esse (cfr. art. 2, direttive 26 e specialmente 27, legge n. 81 del 1987), si pone, senza alcuna razionale giustificazione, come eccezione rispetto ad un criterio generale ricavabile da varie disposizioni e segnatamente, quale 'tertium comparationis', rispetto al potere di inibitoria del giudice di appello previsto per tale tipo di condanna, su identici presupposti, dal codice di procedura civile (cfr. art. 283, nel testo introdotto dalla legge n. 363 del 1990) "quando ricorrono gravi motivi". Invero, poiche' i profili relativi al carattere accessorio e subordinato dell'azione civile in sede penale, come tale destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioe' dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi, non possono venire in rilievo con riguardo al particolare aspetto del regime di esecutivita' delle disposizioni civili della sentenza penale di primo grado, la quale del resto puo' essere impugnata dall'imputato anche con esclusivo riferimento ai medesimi capi civili, la diversita' di disciplina cui e' assoggettata, con riferimento all'esecutivita' della condanna al pagamento della provvisionale, l'azione civile di restituzione o di risarcimento del danno derivante da reato a seconda che l'azione medesima sia esercitata in sede propria o nell'ambito del processo penale integra la violazione del principio di eguaglianza. Pertanto deve dichiararsi l'illegittimita' costituzionale dell'art. 600, terzo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il giudice di appello puo' disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale "quando possa derivarne grave e irreparabile danno", anziche' "quanto ricorrono gravi motivi". - Sul carattere accessorio dell'azione civile quando viene proposta in sede penale, s. nn. 108/1970, 171/1982 e 443/1990; O. nn. 115/1992 e 185/1994. red.: F.S. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte