Sentenza 354/1994 (ECLI:IT:COST:1994:354)
Massima numero 20904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  19/07/1994;  Decisione del  19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 354/94. SANITA' PUBBLICA - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502 - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI NORME FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE AGLI ARTT. 1, COMMI PRIMO E QUARTO, 6, COMMI PRIMO E SECONDO, 10, 11, 12, 13, 14, COMMA PRIMO, 15, 16, 17 E 18 ANZICHE' AI SOLI PRINCIPI DA ESSI DESUMIBILI - LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI OGNI ALTRO PROFILO.

Testo
Posta la riconosciuta natura di norme di riforma economico-sociale, dei principi concernenti l'organizzazione delle strutture del S.S.N., deve ritenersi, secondo quanto gia' affermato dalla Corte, che ai fini dell'individuazione di essi, non sia sufficiente la qualificazione operata dal legislatore, occorrendo verificare gli aspetti sostanziali della normativa in questione, e che le disposizioni di dettaglio che accompagnano tali norme siano vincolanti nei confronti delle regioni solo se legate ai principi stessi da un rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione. Percio' l'impugnato art. 19, comma secondo, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 20, d.lgs. 7 dicembre 1993 n. 517, il quale, nel qualificare come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, le disposizioni ivi indicate (artt. 1, commi primo e quarto; 6, commi primo e secondo; 10; 11; 12; 13; 14, comma primo; 15; 16; 17; 18) non circoscrive tale qualificazione ai soli principi da esse desumibili - come del resto prevedeva il testo originario del decreto 'correttivo' n. 517 del 1993, trasmesso per il parere alle commissioni parlamentari e alla Conferenza Stato-Regioni e poi inspiegabilmente rettificato al momento della definitiva emanazione - non risponde ad un corretto rapporto tra Stato e Province autonome ed e' certamente lesivo delle competenze provinciali nella materia dell'addestramento e della formazione professionale, in cui rientra la formazione specifica in medicina generale. Cosicche'- assorbito ogni altro profilo - il predetto art. 19, comma secondo, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, pertanto deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le disposizioni ivi indicate, e non solo i principi da esse desumibili. - Nello stesso senso, v. S. nn. 355/1993, 349/1991, 85/1990, 1033/1988, 99/1987 e, in particolare, S. 219/1984. Sulla considerazione dei principi concernenti l'organizzazione delle strutture del S.S.N. quali norme fondamentali di riforma economico- sociale, v. S. nn. 247/1988 e 107/1988, mentre, per la ricomprensione della materia concernente la formazione specifica in medicina generale nelle attribuzioni dell'addestramento e formazione professionale, v. S. n. 316/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte