Sentenza 355/1994 (ECLI:IT:COST:1994:355)
Massima numero 20916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Titolo
SENT. 355/94 A. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - TRASFERIMENTI ALLE REGIONI - REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE PER GLI ANNI 1990-1991-1992, DEVOLUTA A CIASCUNA DELLE PROVINCE AUTONOME, EX ART. 78 DELLO STATUTO SPECIALE - DIFFERIMENTO DELL' EROGAZIONE AGLI ANNI 1994-1995-1996 - POSSIBILITA', NELLE MORE, DI CORRISPONDERE ANTICIPAZIONI ANNUE - CONDIZIONI - NECESSITA' DI FAR FRONTE "AD IMPEGNI DI ACCERTATA URGENZA, SULLA BASE DI SPECIFICHE INTESE"- INGIUSTIFICATA DEROGA AL MECCANISMO PREVISTO DALL' ART. 10, COMMA SESTO, DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE (D.LGS. N. 268 DEL 1992), IN BASE AL QUALE, IN MANCANZA DI ACCORDO, LA QUOTA VA DEVOLUTA NELLA MISURA CONCORDATA PER L' ESERCIZIO PRECEDENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 355/94 A. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - TRASFERIMENTI ALLE REGIONI - REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE PER GLI ANNI 1990-1991-1992, DEVOLUTA A CIASCUNA DELLE PROVINCE AUTONOME, EX ART. 78 DELLO STATUTO SPECIALE - DIFFERIMENTO DELL' EROGAZIONE AGLI ANNI 1994-1995-1996 - POSSIBILITA', NELLE MORE, DI CORRISPONDERE ANTICIPAZIONI ANNUE - CONDIZIONI - NECESSITA' DI FAR FRONTE "AD IMPEGNI DI ACCERTATA URGENZA, SULLA BASE DI SPECIFICHE INTESE"- INGIUSTIFICATA DEROGA AL MECCANISMO PREVISTO DALL' ART. 10, COMMA SESTO, DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE (D.LGS. N. 268 DEL 1992), IN BASE AL QUALE, IN MANCANZA DI ACCORDO, LA QUOTA VA DEVOLUTA NELLA MISURA CONCORDATA PER L' ESERCIZIO PRECEDENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Non trova giustificazione l' innovazione che in modo anomalo e in spregio del valore che va riconosciuto alle norme di attuazione statutaria della Regione Trentino Alto-Adige, l' art. 12, quinto comma, l. 24 dicembre 1993, n. 537, apporta al meccanismo delle anticipazioni annue della quota variabile - destinata ad adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalita' e all' esercizio delle funzioni stabilite dalla legge - previsto dall'art. 10, sesto comma, delle Norme di attuazione dello Statuto speciale, emanate con d.lgs. n. 268 del 1992, secondo il quale la detta quota, in caso di mancato accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta provinciale, deve essere devoluta nella misura concordata per l' esercizio precedente. Pertanto, il predetto quinto comma, dell'art. 12, l. n. 537 del 1993 - stante l' impossibilita' che lo stesso possa essere ricondotto a sistema mediante una interpretazione correttiva - e' costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che le anticipazioni annue della quota variabile possono essere erogate solo in relazione "ad impegni di accertata urgenza, sulla base di specifiche intese", e non secondo la procedura di cui all' art. 10, sesto comma, d.lgs. n. 268 del 1992. - Sul valore che va riconosciuto alle norme di attuazione statutaria, v. S. nn. 40/1992 e 38/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Non trova giustificazione l' innovazione che in modo anomalo e in spregio del valore che va riconosciuto alle norme di attuazione statutaria della Regione Trentino Alto-Adige, l' art. 12, quinto comma, l. 24 dicembre 1993, n. 537, apporta al meccanismo delle anticipazioni annue della quota variabile - destinata ad adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalita' e all' esercizio delle funzioni stabilite dalla legge - previsto dall'art. 10, sesto comma, delle Norme di attuazione dello Statuto speciale, emanate con d.lgs. n. 268 del 1992, secondo il quale la detta quota, in caso di mancato accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta provinciale, deve essere devoluta nella misura concordata per l' esercizio precedente. Pertanto, il predetto quinto comma, dell'art. 12, l. n. 537 del 1993 - stante l' impossibilita' che lo stesso possa essere ricondotto a sistema mediante una interpretazione correttiva - e' costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che le anticipazioni annue della quota variabile possono essere erogate solo in relazione "ad impegni di accertata urgenza, sulla base di specifiche intese", e non secondo la procedura di cui all' art. 10, sesto comma, d.lgs. n. 268 del 1992. - Sul valore che va riconosciuto alle norme di attuazione statutaria, v. S. nn. 40/1992 e 38/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 78
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 10
co. 6