Sentenza 355/1994 (ECLI:IT:COST:1994:355)
Massima numero 20917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Titolo
SENT. 355/94 B. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI NORME FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE AGLI ARTT. 1, COMMI PRIMO E QUARTO, 6, COMMI PRIMO E SECONDO, 10, 11, 13, 14, COMMA PRIMO, 15, 16, 17 E 18, D. LGS. N. 502 DEL 1992 - MANCATA LIMITAZIONE DI TALE QUALIFICA AI SOLI PRINCIPI DA ESSI DETERMINABILI - CONSEGUENTE LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 355/94 B. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI NORME FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE AGLI ARTT. 1, COMMI PRIMO E QUARTO, 6, COMMI PRIMO E SECONDO, 10, 11, 13, 14, COMMA PRIMO, 15, 16, 17 E 18, D. LGS. N. 502 DEL 1992 - MANCATA LIMITAZIONE DI TALE QUALIFICA AI SOLI PRINCIPI DA ESSI DETERMINABILI - CONSEGUENTE LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Posta la riconosciuta natura di norme di riforma economico-sociale dei principi concernenti l' organizzazione delle strutture del S.S.N., deve ritenersi - secondo quanto gia' affermato dalla Corte - che ai fini dell' individuazione di essi, non sia sufficiente la qualificazione operata dal legislatore - occorrendo verificare gli aspetti sostanziali della normativa in questione - e che la vincolativita', nei confronti delle regioni, delle disposizioni di dettaglio che accompagnano tali norme, debba ritenersi sussistente solo ove le dette disposizioni siano legate ai principi stessi da un rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione. Non e' in accordo con tale principio l'art. 12, comma nono, l. n. 537 del 1993, il quale, riproducendo quasi integralmente l' art. 20, d.lgs. n. 517 del 1993 - emanato a modifica dell' art. 19, d.lgs. n. 502 del 1993 - qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, alcune disposizioni dello stesso d.lgs. n. 502 del 1993 (artt. 1, commi primo e quarto; 6, commi primo e secondo; 10; 11; 13; 14, comma primo; 15; 16; 17; 18): il fatto che la qualificazione non sia stata circoscritta ai soli principi desumibili dai menzionati articoli - come del resto prevedeva, nella stesura originaria, il predetto decreto di modifica n. 517 del 1993,trasmesso per il parere alle commissioni parlamentari e alla Conferenza Stato-Regioni e poi inspiegabilmente rettificato al momento della definitiva emanazione - non risponde ad un corretto rapporto tra Stato e Province autonome ed e' certamente lesivo delle competenze provinciali nella materia dell'addestramento e della formazione professionale, in cui rientra la formazione specifica in medicina generale. Il citato art. 12, comma nono, l. 24 dicembre 1993, n. 537, e' pertanto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le disposizioni del d.lgs. n. 502 del 1992, ivi indicate, e non solo i principi da esse desumibili. - V., quale precedente in termini, relativo al d. lgs. n. 502 del 1992, S. n. 354/1994. Nello stesso senso, S. nn. 355/1993, 349/1991, 85/1990, 1033/1988, 99/1987 e, in particolare, S. 219/1984. Sulla considerazione dei principi concernenti l' organizzazione delle strutture del S.S.N. quali norme fondamentali di riforma economico-sociale, v. S. nn. 247/1988 e 107/1988, mentre, per la ricomprensione della materia concernente la formazione specifica in medicina generale nelle attribuzioni dell' addestramento e formazione professionale, v. S. n. 316/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Posta la riconosciuta natura di norme di riforma economico-sociale dei principi concernenti l' organizzazione delle strutture del S.S.N., deve ritenersi - secondo quanto gia' affermato dalla Corte - che ai fini dell' individuazione di essi, non sia sufficiente la qualificazione operata dal legislatore - occorrendo verificare gli aspetti sostanziali della normativa in questione - e che la vincolativita', nei confronti delle regioni, delle disposizioni di dettaglio che accompagnano tali norme, debba ritenersi sussistente solo ove le dette disposizioni siano legate ai principi stessi da un rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione. Non e' in accordo con tale principio l'art. 12, comma nono, l. n. 537 del 1993, il quale, riproducendo quasi integralmente l' art. 20, d.lgs. n. 517 del 1993 - emanato a modifica dell' art. 19, d.lgs. n. 502 del 1993 - qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, alcune disposizioni dello stesso d.lgs. n. 502 del 1993 (artt. 1, commi primo e quarto; 6, commi primo e secondo; 10; 11; 13; 14, comma primo; 15; 16; 17; 18): il fatto che la qualificazione non sia stata circoscritta ai soli principi desumibili dai menzionati articoli - come del resto prevedeva, nella stesura originaria, il predetto decreto di modifica n. 517 del 1993,trasmesso per il parere alle commissioni parlamentari e alla Conferenza Stato-Regioni e poi inspiegabilmente rettificato al momento della definitiva emanazione - non risponde ad un corretto rapporto tra Stato e Province autonome ed e' certamente lesivo delle competenze provinciali nella materia dell'addestramento e della formazione professionale, in cui rientra la formazione specifica in medicina generale. Il citato art. 12, comma nono, l. 24 dicembre 1993, n. 537, e' pertanto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le disposizioni del d.lgs. n. 502 del 1992, ivi indicate, e non solo i principi da esse desumibili. - V., quale precedente in termini, relativo al d. lgs. n. 502 del 1992, S. n. 354/1994. Nello stesso senso, S. nn. 355/1993, 349/1991, 85/1990, 1033/1988, 99/1987 e, in particolare, S. 219/1984. Sulla considerazione dei principi concernenti l' organizzazione delle strutture del S.S.N. quali norme fondamentali di riforma economico-sociale, v. S. nn. 247/1988 e 107/1988, mentre, per la ricomprensione della materia concernente la formazione specifica in medicina generale nelle attribuzioni dell' addestramento e formazione professionale, v. S. n. 316/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 3
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
Altri parametri e norme interposte