Sentenza 355/1994 (ECLI:IT:COST:1994:355)
Massima numero 20918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Titolo
SENT. 355/94 C. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - TRASFERIMENTI ALLE REGIONI - REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE - FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO - CONCORSO DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - DETERMINAZIONE DI TALE CONCORSO NELLA MISURA DEL 42 PER CENTO DELLE RISORSE PROVENIENTI DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE E DALLA ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI SANITARI - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER MANCATA UNIFORMITA' DI TRATTAMENTO TRA TUTTE LE REGIONI, RELATIVAMENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, NONCHE' VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI SANITA' E NELLE ALTRE MATERIE DI LORO COMPETENZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - NECESSITA' CHE, COMUNQUE, LE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME SIANO TALI DA ASSICURARE CERTEZZA ALL'AZIONE DEGLI ENTI DI AUTONOMIA.
SENT. 355/94 C. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - TRASFERIMENTI ALLE REGIONI - REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE - FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO - CONCORSO DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - DETERMINAZIONE DI TALE CONCORSO NELLA MISURA DEL 42 PER CENTO DELLE RISORSE PROVENIENTI DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE E DALLA ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI SANITARI - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER MANCATA UNIFORMITA' DI TRATTAMENTO TRA TUTTE LE REGIONI, RELATIVAMENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, NONCHE' VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI SANITA' E NELLE ALTRE MATERIE DI LORO COMPETENZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - NECESSITA' CHE, COMUNQUE, LE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME SIANO TALI DA ASSICURARE CERTEZZA ALL'AZIONE DEGLI ENTI DI AUTONOMIA.
Testo
Come gia' precisato dalla Corte, il contenimento della spesa del Servizio Sanitario Nazionale, pur attraverso l'uso di strumenti diversi in relazione al complesso meccanismo di trasferimento delle risorse statali, e' stato disposto nei confronti di tutte le regioni, dovendosi al riguardo evidenziare che il finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, rispetto agli altri enti di autonomia, risulta in concreto piu' favorevole. Pertanto, pur sottolineando la necessita' che i flussi finanziari destinati a questi ultimi enti - soprattutto se riguardanti il servizio sanitario - si fondino su linee che assicurino certezza alla loro azione, e che si evitino interventi episodici volti al contenimento del 'deficit' di bilancio, non e' irragionevole che gli enti predetti, perche' piu' agevolati, siano assoggettati ad una maggiore partecipazione, in nome delle fondamentali esigenze di solidarieta' nazionale: cosicche' va escluso che, nella specie, l'art. 12, comma nono, l. n. 537 del 1993, il quale dispone il concorso delle Province autonome (e della Regione T.A.A.) nella misura del 42 per cento delle risorse del fondo sanitario nazionale e dei contributi sanitari, comporti una disparita' di trattamento delle Province stesse rispetto ad altri enti di autonomia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 12, nono comma, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 Cost.; 9. primo comma, n. 10, 16, primo comma, titolo VI, Statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige; 10 e 12 d. lgs. 16 marzo 1992, n. 268). - Nello stesso senso, S. nn. 357/1993 e 356/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Come gia' precisato dalla Corte, il contenimento della spesa del Servizio Sanitario Nazionale, pur attraverso l'uso di strumenti diversi in relazione al complesso meccanismo di trasferimento delle risorse statali, e' stato disposto nei confronti di tutte le regioni, dovendosi al riguardo evidenziare che il finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, rispetto agli altri enti di autonomia, risulta in concreto piu' favorevole. Pertanto, pur sottolineando la necessita' che i flussi finanziari destinati a questi ultimi enti - soprattutto se riguardanti il servizio sanitario - si fondino su linee che assicurino certezza alla loro azione, e che si evitino interventi episodici volti al contenimento del 'deficit' di bilancio, non e' irragionevole che gli enti predetti, perche' piu' agevolati, siano assoggettati ad una maggiore partecipazione, in nome delle fondamentali esigenze di solidarieta' nazionale: cosicche' va escluso che, nella specie, l'art. 12, comma nono, l. n. 537 del 1993, il quale dispone il concorso delle Province autonome (e della Regione T.A.A.) nella misura del 42 per cento delle risorse del fondo sanitario nazionale e dei contributi sanitari, comporti una disparita' di trattamento delle Province stesse rispetto ad altri enti di autonomia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 12, nono comma, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 Cost.; 9. primo comma, n. 10, 16, primo comma, titolo VI, Statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige; 10 e 12 d. lgs. 16 marzo 1992, n. 268). - Nello stesso senso, S. nn. 357/1993 e 356/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 10
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 12