Sentenza 355/1994 (ECLI:IT:COST:1994:355)
Massima numero 20919
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  19/07/1994;  Decisione del  19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  20916  20917  20918  20920


Titolo
SENT. 355/94 D. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - TRASFERIMENTI ALLE REGIONI - REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE - RISERVA ALL'ERARIO DELLE MAGGIORI ENTRATE DOVUTE ALLA SOPPRESSIONE DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE, ALLA MODIFICA DEL TRATTAMENTO FISCALE DELL' ABITAZIONE PRINCIPALE E AD ALTRE NORME CORRETTIVE IN MATERIA DI IMPOSTE E TASSE - LAMENTATA LESIONE DELL' AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE PROVINCE AUTONOME, PER ESSERE LA NORMA CONTRARIA AL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DI CUI AL D.LGS. N. 268 DEL 1992, CHE CONSENTE LA RISERVA ALLO STATO DEL MAGGIOR GETTITO DERIVANTE DA MODIFICAZIONI DEI TRIBUTI, SOLO SE OCCORRA DAR COPERTURA A NUOVE O MAGGIORI SPESE (EX ART. 81 COST.) NON RIENTRANTI IN MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE O PROVINCIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
L'art. 9, primo comma, delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, emanate con d.lgs. n. 268 del 1992, ammette la riserva allo Stato del maggior gettito derivante da modificazioni dei tributi, ma solo se occorra dar copertura a nuove o maggiori spese, che non rientrino nelle materie di competenza regionale o provinciale,richiamando a tale riguardo l' art. 81, Cost., non - come chiarito dalla Corte - per stabilire una precisa relazione giuridica, in termini qualitativi, quantitativi e temporali tra le entrate disposte e le singole spese, ma piuttosto una generale destinazione delle prime a copertura delle seconde e, in proposito, non puo' essere dimenticato che per tutte le istituzioni dello Stato, vale l' esigenza fondamentale del riequilibrio finanziario. Pertanto, l'art. 16, comma diciassettesimo, l. n. 537 del 1993, il quale dispone la riserva all' Erario delle entrate derivanti dal capo II delle legge, nonche' il gettito dell' imposta di cui al d.l. n. 394 del 1992, al fine di concorrere alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico e alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria, in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio, assunti in sede comunitaria, deve ritenersi conforme a tale parametro, ove pero' interpretato in senso non retroattivo, a decorrere, cioe' dal 1 gennaio 1994, anche per quanto concerne il gettito derivante dall' imposta sul patrimonio netto delle imprese, di cui al d.l. n. 394 del 1992, conv. in l. n. 461 del 1992. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 16, comma diciassettesimo, primo periodo, l. 24 dicembre 1993, n. 537, impugnato in riferimento agli artt. 81 Cost.; 75, 104 e 107 Statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige; 5, 6 e 9 d.lgsl. 16 marzo 1992, n. 268). - V., S. nn. 52/1994, 362/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 5  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 6  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 9