Sentenza 355/1994 (ECLI:IT:COST:1994:355)
Massima numero 20920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Titolo
SENT. 355/94 E. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - TRASFERIMENTI ALLE REGIONI - REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE - RISERVA ALL'ERARIO DELLE MAGGIORI ENTRATE DOVUTE ALLA SOPPRESSIONE DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE, ALLA MODIFICA DEL TRATTAMENTO FISCALE DELL' ABITAZIONE PRINCIPALE E AD ALTRE NORME CORRETTIVE IN MATERIA DI IMPOSTE E TASSE - PREVISTA EMANAZIONE DI DECRETO, DA PARTE DEL MINISTRO DELLE FINANZE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, PER LA DEFINIZIONE, OVE NECESSARIO, DELLE RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE - LAMENTATA LESIONE DELL' AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE PROVINCE AUTONOME E VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DI CUI AL D.LGS. N. 268 DEL 1992 - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NELLE PROVINCE AUTONOME - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 355/94 E. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - TRASFERIMENTI ALLE REGIONI - REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE - RISERVA ALL'ERARIO DELLE MAGGIORI ENTRATE DOVUTE ALLA SOPPRESSIONE DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE, ALLA MODIFICA DEL TRATTAMENTO FISCALE DELL' ABITAZIONE PRINCIPALE E AD ALTRE NORME CORRETTIVE IN MATERIA DI IMPOSTE E TASSE - PREVISTA EMANAZIONE DI DECRETO, DA PARTE DEL MINISTRO DELLE FINANZE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, PER LA DEFINIZIONE, OVE NECESSARIO, DELLE RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE - LAMENTATA LESIONE DELL' AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE PROVINCE AUTONOME E VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DI CUI AL D.LGS. N. 268 DEL 1992 - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NELLE PROVINCE AUTONOME - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L' art. 16, comma diciassettesimo, secondo periodo, l. n. 537 del 1993, il quale stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa siano definite, se necessario, le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al periodo precedente - in ordine alla devoluzione all' Erario delle entrate ivi menzionate - mediante decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, deve essere interpretato nel senso di escluderne l' applicabilita' nei confronti delle Province autonome, per le quali si dovra' seguire la procedura indicata dall' art. 9, secondo comma, delle disposizioni di attuazione dello Statuto speciale, emanate con d.lgs. n. 268 del 1992, che prevede in proposito l'intesa del Ministro del tesoro con il Presidente della Giunta regionale o con i Presidenti delle Giunte provinciali. Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' formulata, in base al contrario assunto, al riguardo. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma diciassettesimo, secondo periodo, l. 24 dicembre 1993, n. 537, impugnato in riferimento d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art.9, secondo comma). - Sul valore del procedimento d'intesa, v. S. n. 52/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
L' art. 16, comma diciassettesimo, secondo periodo, l. n. 537 del 1993, il quale stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa siano definite, se necessario, le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al periodo precedente - in ordine alla devoluzione all' Erario delle entrate ivi menzionate - mediante decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, deve essere interpretato nel senso di escluderne l' applicabilita' nei confronti delle Province autonome, per le quali si dovra' seguire la procedura indicata dall' art. 9, secondo comma, delle disposizioni di attuazione dello Statuto speciale, emanate con d.lgs. n. 268 del 1992, che prevede in proposito l'intesa del Ministro del tesoro con il Presidente della Giunta regionale o con i Presidenti delle Giunte provinciali. Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' formulata, in base al contrario assunto, al riguardo. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma diciassettesimo, secondo periodo, l. 24 dicembre 1993, n. 537, impugnato in riferimento d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art.9, secondo comma). - Sul valore del procedimento d'intesa, v. S. n. 52/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 75
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 5
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 6
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 9