Sentenza 356/1994 (ECLI:IT:COST:1994:356)
Massima numero 20982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Titolo
SENT. 356/94 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - DISPOSIZIONI URGENTI SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE - AGENZIE DELLE PROVINCE AUTONOME, DA ISTITUIRSI CON LEGGI DI QUESTE ULTIME - COMPITI DI VIGILANZA SULLA LORO ATTIVITA' - ATTRIBUZIONE ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA PROVINCIALE - CARATTERE DI DETTAGLIO DELLA DISPOSIZIONE DI LEGGE STATALE - INDEBITA INTERFERENZA SULLA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI FRA I DIVERSI ORGANI INTERNI DELLA PROVINCIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 356/94 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - DISPOSIZIONI URGENTI SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE - AGENZIE DELLE PROVINCE AUTONOME, DA ISTITUIRSI CON LEGGI DI QUESTE ULTIME - COMPITI DI VIGILANZA SULLA LORO ATTIVITA' - ATTRIBUZIONE ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA PROVINCIALE - CARATTERE DI DETTAGLIO DELLA DISPOSIZIONE DI LEGGE STATALE - INDEBITA INTERFERENZA SULLA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI FRA I DIVERSI ORGANI INTERNI DELLA PROVINCIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 03, primo comma, ultimo periodo, d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modif., con la l. 12 gennaio 1994, n. 61, il quale disciplina l'istituzione delle Agenzie (regionali e) delle province autonome per lo svolgimento delle attivita' di controllo ambientale individuate dal decreto stesso, stabilendo, all' ultimo periodo, che le funzioni di vigilanza su dette Agenzie siano rimesse alla presidenza della giunta provinciale o regionale, interferisce indebitamente, con una disposizione di dettaglio, sulla ripartizione delle funzioni fra i diversi organi interni della provincia autonoma. Tale norma e' pertanto costituzionalmente illegittima, nella parte in cui dispone che la vigilanza sulle Agenzie provinciali sia esercitata dalla presidenza della giunta provinciale, anziche' dalla provincia autonoma. - S. nn. 355/1993, 407/1989. red.: A.M.M. rev.: S.P.
L'art. 03, primo comma, ultimo periodo, d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modif., con la l. 12 gennaio 1994, n. 61, il quale disciplina l'istituzione delle Agenzie (regionali e) delle province autonome per lo svolgimento delle attivita' di controllo ambientale individuate dal decreto stesso, stabilendo, all' ultimo periodo, che le funzioni di vigilanza su dette Agenzie siano rimesse alla presidenza della giunta provinciale o regionale, interferisce indebitamente, con una disposizione di dettaglio, sulla ripartizione delle funzioni fra i diversi organi interni della provincia autonoma. Tale norma e' pertanto costituzionalmente illegittima, nella parte in cui dispone che la vigilanza sulle Agenzie provinciali sia esercitata dalla presidenza della giunta provinciale, anziche' dalla provincia autonoma. - S. nn. 355/1993, 407/1989. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 68
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 1
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2