Sentenza 356/1994 (ECLI:IT:COST:1994:356)
Massima numero 20983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  19/07/1994;  Decisione del  19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  20982  20984  20985  20986


Titolo
SENT. 356/94 B. AMBIENTE (TUTELA DELL') - DISPOSIZIONI URGENTI SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL' AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE - DISCIPLINA DI CUI AL D.L. N. 496 DEL 1993, CONV. CON MODIFICAZ. IN L. N. 61 DEL 1994 - IMMEDIATA APPLICABILITA' ANCHE ALLE PROVINCE AUTONOME, FINO ALL' ADOZIONE DA PARTE DI ESSE DI APPOSITE NORMATIVE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI POSTI DALLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE, PER L'ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PROVINCIALE ALLE NORME FONDAMENTALI DELLE RIFORME ECONOMICO-SOCIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Il d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modif., con la l. 12 gennaio 1994, n. 61, in tema di riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale, detta principi profondamente innovativi nel settore, di essenziale importanza per la vita della comunita' e attuativi dei valori espressi dagli artt. 9 e 32, Cost., i quali assumono i caratteri propri delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Al riguardo, pero', l'art. 7 del decreto, col disporre l'immediata applicabilita' delle norme in esso contenute anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sino all'adozione da parte delle province di apposite normative, inverte la sequenza prevista dalle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto legislativo n. 266 del 1992), circa i rapporti tra atti legislativi statali e leggi provinciali, secondo la quale l'adeguamento della legislazione provinciale alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione della legge statale che tali norme esprime, restando nel frattempo applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti. Pertanto il predetto art. 7, contraddicendo palesemente, nonostante l'enunciazione della salvaguardia di compatibilita' con le norme statutarie e di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, le modalita' ed i tempi di adeguamento della legislazione provinciale, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, 'in parte qua'. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 14  co. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 68

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 1  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2