Sentenza 356/1994 (ECLI:IT:COST:1994:356)
Massima numero 20984
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Titolo
SENT. 356/94 C. AMBIENTE (TUTELA DELL') - DISPOSIZIONI URGENTI SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE - AGENZIE DELLE PROVINCE AUTONOME, DA ISTITUIRSI CON LEGGI DI QUESTE ULTIME - INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DELLA LEGGE STATALE, DEGLI OBIETTIVI, DELLE ATTIVITA', DELLA STRUTTURA E DELLA CONDIZIONE DI TALI ENTI - ASSERITO CARATTERE di NORMATIVA DI DETTAGLIO DELLA LEGGE STATALE - CONSEGUENTE LAMENTATA VIOLAZIONE DELL' AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DELLA PROVINCIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 356/94 C. AMBIENTE (TUTELA DELL') - DISPOSIZIONI URGENTI SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE - AGENZIE DELLE PROVINCE AUTONOME, DA ISTITUIRSI CON LEGGI DI QUESTE ULTIME - INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DELLA LEGGE STATALE, DEGLI OBIETTIVI, DELLE ATTIVITA', DELLA STRUTTURA E DELLA CONDIZIONE DI TALI ENTI - ASSERITO CARATTERE di NORMATIVA DI DETTAGLIO DELLA LEGGE STATALE - CONSEGUENTE LAMENTATA VIOLAZIONE DELL' AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DELLA PROVINCIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il d.l. n. 496 del 1993, convertito in legge, con modif., con la l. 12 gennaio 1994, n. 61, in tema di riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale, non tende nel suo disegno complessivo a modificare l'assetto delle competenze sostanziali e, anzi, anche la competenza per le attivita' tecnico-scientifiche, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, accede al livello di competenza per il quale l'attivita' di supporto o di controllo tecnico si esprime. In proposito, l'obbligo per le province autonome di istituire con proprie leggi, agenzie provinciali per lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche di interesse locale, risponde all'esigenza di assicurare la presenza di appositi ed autonomi organismi tecnici su tutto il territorio nazionale ed e' disciplinato dall'art. 03 del decreto stesso, indicando i principi della riforma economico-sociale del settore ed i vincoli che ne derivano alla legislazione provinciale, ma lasciando aperta a quest'ultima - ferma l'autonomia di dette agenzie - ogni determinazione in ordine all'organizzazione, alle risorse tecniche e di personale, ai mezzi finanziari, alle modalita' di consulenza e di supporto tecnico con gli altri apparati ed enti che di esse si avvalgono. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, primo comma, 9, primo comma, 14, terzo comma, 16, primo comma, 68 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione - della questione di legittimita' dell'art. 03, d.l. 4 dicembre 1993, 496, convertito in legge, con modif., con la l. 12 gennaio 1994, n. 61). - v. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Il d.l. n. 496 del 1993, convertito in legge, con modif., con la l. 12 gennaio 1994, n. 61, in tema di riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale, non tende nel suo disegno complessivo a modificare l'assetto delle competenze sostanziali e, anzi, anche la competenza per le attivita' tecnico-scientifiche, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, accede al livello di competenza per il quale l'attivita' di supporto o di controllo tecnico si esprime. In proposito, l'obbligo per le province autonome di istituire con proprie leggi, agenzie provinciali per lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche di interesse locale, risponde all'esigenza di assicurare la presenza di appositi ed autonomi organismi tecnici su tutto il territorio nazionale ed e' disciplinato dall'art. 03 del decreto stesso, indicando i principi della riforma economico-sociale del settore ed i vincoli che ne derivano alla legislazione provinciale, ma lasciando aperta a quest'ultima - ferma l'autonomia di dette agenzie - ogni determinazione in ordine all'organizzazione, alle risorse tecniche e di personale, ai mezzi finanziari, alle modalita' di consulenza e di supporto tecnico con gli altri apparati ed enti che di esse si avvalgono. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, primo comma, 9, primo comma, 14, terzo comma, 16, primo comma, 68 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione - della questione di legittimita' dell'art. 03, d.l. 4 dicembre 1993, 496, convertito in legge, con modif., con la l. 12 gennaio 1994, n. 61). - v. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 68
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte