Sentenza 356/1994 (ECLI:IT:COST:1994:356)
Massima numero 20986
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Titolo
SENT. 356/94 E. AMBIENTE (TUTELA DELL') - DISPOSIZIONI URGENTI SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE - AGENZIA NAZIONALE - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE DI INTERESSE NAZIONALE E DI FUNZIONI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO TECNICO NEI CONFRONTI DELLE AGENZIE (REGIONALI E) DELLE PROVINCE AUTONOME - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI E DEI PRINCIPI STATUTARI CONCERNENTI IL RAPPORTO TRA ATTI LEGISLATIVI STATALI E PROVINCIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 356/94 E. AMBIENTE (TUTELA DELL') - DISPOSIZIONI URGENTI SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE - AGENZIA NAZIONALE - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE DI INTERESSE NAZIONALE E DI FUNZIONI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO TECNICO NEI CONFRONTI DELLE AGENZIE (REGIONALI E) DELLE PROVINCE AUTONOME - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI E DEI PRINCIPI STATUTARI CONCERNENTI IL RAPPORTO TRA ATTI LEGISLATIVI STATALI E PROVINCIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le attribuzioni che l'art. 1, primo comma, lett. a) e b) e terzo comma, d.l. n. 496 del 1993, convertito in legge, con modif., con la l. 12 gennaio 1994, n. 61, riconosce all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, non configurano un accentramento di funzioni e una subordinazione ad essa delle agenzie delle province autonome. Le attivita' tecnico-scientifiche di supporto (lett. a)) sono infatti rimesse all' Agenzia nazionale o a quelle provinciali , a seconda del livello dell'interesse che assistono, senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze sostanziali, mentre la previsione di convenzioni (terzo comma) con le province autonome per la specializzazione di talune strutture tecniche delle agenzie provinciali, rispetta, per la natura del modulo prescelto, l'autonomia dei soggetti, la loro libera determinazione e la reciproca indipendenza. Infine, l'attivita' di indirizzo e coordinamento dell'Agenzia nazionale nei confronti di quelle provinciali, costituisce un coordinamento tecnico che riguarda esclusivamente l'omogeneita' sul piano nazionale delle metodologie operative, anche in relazione al collegamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunita' europee e che - come piu' volte precisato dalla Corte - distinguendosi dal coordinamento politico-amministrativo, puo' essere affidato anche ad enti statali, senza lesione delle competenze costituzionalmente assicurate alle regioni e alle province autonome. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, primo comma, 9, primo comma, 14, terzo comma, 16, primo comma, 68 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione - della questione di legittimita' dell'art. 1, comma primo, lett. a) e b), e comma terzo, d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modif., con la l. 12 gennaio 1994, n. 61). - S. nn. 49/1991, 139/1990, 242/1989, 924/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Le attribuzioni che l'art. 1, primo comma, lett. a) e b) e terzo comma, d.l. n. 496 del 1993, convertito in legge, con modif., con la l. 12 gennaio 1994, n. 61, riconosce all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, non configurano un accentramento di funzioni e una subordinazione ad essa delle agenzie delle province autonome. Le attivita' tecnico-scientifiche di supporto (lett. a)) sono infatti rimesse all' Agenzia nazionale o a quelle provinciali , a seconda del livello dell'interesse che assistono, senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze sostanziali, mentre la previsione di convenzioni (terzo comma) con le province autonome per la specializzazione di talune strutture tecniche delle agenzie provinciali, rispetta, per la natura del modulo prescelto, l'autonomia dei soggetti, la loro libera determinazione e la reciproca indipendenza. Infine, l'attivita' di indirizzo e coordinamento dell'Agenzia nazionale nei confronti di quelle provinciali, costituisce un coordinamento tecnico che riguarda esclusivamente l'omogeneita' sul piano nazionale delle metodologie operative, anche in relazione al collegamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunita' europee e che - come piu' volte precisato dalla Corte - distinguendosi dal coordinamento politico-amministrativo, puo' essere affidato anche ad enti statali, senza lesione delle competenze costituzionalmente assicurate alle regioni e alle province autonome. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, primo comma, 9, primo comma, 14, terzo comma, 16, primo comma, 68 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione - della questione di legittimita' dell'art. 1, comma primo, lett. a) e b), e comma terzo, d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modif., con la l. 12 gennaio 1994, n. 61). - S. nn. 49/1991, 139/1990, 242/1989, 924/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 68
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte