Sentenza 357/1994 (ECLI:IT:COST:1994:357)
Massima numero 20960
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  19/07/1994;  Decisione del  19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  20961  20962


Titolo
SENT. 357/94 A. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER DETERMINATI DELITTI RICOLLEGABILI ALL'AREA DELLA DELINQUENZA ORGANIZZATA - BENEFICI CARCERARI - CONCEDIBILITA' SOLTANTO IN RISTRETTE IPOTESI NORMATIVE - INTERPRETAZIONE E 'RATIO'.

Testo
Anche alla luce dei relativi atti parlamentari, il regime scaturito dalle modifiche apportate all'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, dell'ordinamento penitenziario, dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, in materia di condizioni per la concessione dei benefici penitenziari in favore di condannati per determinati delitti ricollegabili all'area della delinquenza organizzata individuati nel primo periodo del primo comma dell'art. 4 bis, e' compendiabile nelle seguenti proposizioni: a) i condannati per i suddetti delitti non possono ottenere i benefici se non e' raggiunta la prova certa della rottura dei collegamenti tra essi e l'ambiente criminale di cui facevano parte; b) tale prova non puo' considerarsi raggiunta se l'interessato non collabori efficacemente con la giustizia a norma dell'art. 58 ter; c) proprio perche' la collaborazione, a prescindere dai risultati che essa puo' produrre nella lotta contro il crimine, e' presa in considerazione dalla norma quale dimostrazione del distacco del condannato dal mondo della criminalita' organizzata, essa puo' valere ai fini della concessione dei benefici anche se oggettivamente irrilevante, qualora cio' trovi giustificazione o nella marginalita' della partecipazione criminosa (art. 114 e 116, secondo comma, cod. pen.) o in altri indici legali (art. 62, n. 6, cod. pen.). Inoltre, come gia' affermato dalla Corte, alla collaborazione oggettivamente irrilevante e' equiparata la collaborazione impossibile, perche' (ricorrendo gli altri requisiti) fatti e responsabilita' sono gia' stati completamente acclarati o perche' la posizione marginale nell'organizzazione non consente di conoscere fatti e compartecipi pertinenti al livello superiore. - S. n. 306/1993. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte