Sentenza 357/1994 (ECLI:IT:COST:1994:357)
Massima numero 20961
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Titolo
SENT. 357/94 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER DETERMINATI DELITTI RICOLLEGABILI ALL'AREA DELLA DELINQUENZA ORGANIZZATA - BENEFICI CARCERARI - CONCEDIBILITA' SOLTANTO IN RISTRETTE IPOTESI NORMATIVE - CONDIZIONE DELL'UTILE COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA - MANCATA PREVISIONE DELL'IPOTESI DI IMPOSSIBILITA' DEL VERIFICARSI DI TALE CONDIZIONE NEL CASO DI LIMITATA PARTECIPAZIONE AL FATTO CRIMINOSO - IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 357/94 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER DETERMINATI DELITTI RICOLLEGABILI ALL'AREA DELLA DELINQUENZA ORGANIZZATA - BENEFICI CARCERARI - CONCEDIBILITA' SOLTANTO IN RISTRETTE IPOTESI NORMATIVE - CONDIZIONE DELL'UTILE COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA - MANCATA PREVISIONE DELL'IPOTESI DI IMPOSSIBILITA' DEL VERIFICARSI DI TALE CONDIZIONE NEL CASO DI LIMITATA PARTECIPAZIONE AL FATTO CRIMINOSO - IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Poiche' dalle assai ristrette ipotesi normative che condizionano la concessione dei benefici penitenziari in favore di condannati per determinati delitti ricollegabili all'area della delinquenza organizzata, tra le quali quella dell'utile collaborazione con la giustizia, si rinviene la 'ratio' della non preclusivita' della collaborazione oggettivamente irrilevante, che si collega tra l'altro alla marginalita' della partecipazione del soggetto nel contesto del sodalizio criminoso, tale da non rendere concretamente possibile una condotta collaborativa significativa, risulta irragionevolmente discriminato, ai fini dell'ammissione ai benefici penitenziari, il condannato che, per il suo limitato patrimonio di conoscenze di fatti o persone, al di la' dei casi di applicazione degli artt. 62, n. 6, 114 e 116, secondo comma, cod. pen., non sia in grado di prestare un'utile collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter ord. pen., come risulti dall'accertamento della sua responsabilita' definita con la sentenza di condanna. Conseguentemente deve dichiararsi l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 Cost., dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, l. 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 15, primo comma, lett. a) d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, -e restando inevitabilmente preclusa, per l'intangibilita' del giudicato, ogni diversa valutazione degli organi che presiedono alla fase esecutiva- renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' di collegamento con la criminalita' organizzata. - V. la precedente massima A. red.: F.S. rev.: S.P.
Poiche' dalle assai ristrette ipotesi normative che condizionano la concessione dei benefici penitenziari in favore di condannati per determinati delitti ricollegabili all'area della delinquenza organizzata, tra le quali quella dell'utile collaborazione con la giustizia, si rinviene la 'ratio' della non preclusivita' della collaborazione oggettivamente irrilevante, che si collega tra l'altro alla marginalita' della partecipazione del soggetto nel contesto del sodalizio criminoso, tale da non rendere concretamente possibile una condotta collaborativa significativa, risulta irragionevolmente discriminato, ai fini dell'ammissione ai benefici penitenziari, il condannato che, per il suo limitato patrimonio di conoscenze di fatti o persone, al di la' dei casi di applicazione degli artt. 62, n. 6, 114 e 116, secondo comma, cod. pen., non sia in grado di prestare un'utile collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter ord. pen., come risulti dall'accertamento della sua responsabilita' definita con la sentenza di condanna. Conseguentemente deve dichiararsi l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 Cost., dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, l. 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 15, primo comma, lett. a) d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, -e restando inevitabilmente preclusa, per l'intangibilita' del giudicato, ogni diversa valutazione degli organi che presiedono alla fase esecutiva- renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' di collegamento con la criminalita' organizzata. - V. la precedente massima A. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte