Sentenza 359/1994 (ECLI:IT:COST:1994:359)
Massima numero 20573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  19/07/1994;  Decisione del  19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  20574


Titolo
SENT. 359/94 A. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - DELIBERA LEGISLATIVA ADOTTATA DAL CONSIGLIO REGIONALE IN SEDE DI RIESAME A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO - SUSSISTENZA O MENO DEL CARATTERE DELLA "NOVITA'" - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONSEGUENZE - LEGGE "NON NUOVA" - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA - NECESSITA' - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA SEMPLICE - MOTIVO DI INVALIDITA' DENUNCIABILE INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.

Testo
Ai sensi dell'art. 127 Cost., la delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale a seguito di rinvio governativo deve essere qualificata come "non nuova" non soltanto quando in sede di riesame non sia stata apportata alcuna modificazione alle parti dell'atto aventi contenuto normativo, ma anche quando risultino comunque modificate esclusivamente le disposizioni direttamente o indirettamente interessate dalle osservazioni formulate dal Governo al momento del rinvio. In tali casi, pertanto, la riapprovazione deve avvenire a maggioranza assoluta, e la riapprovazione a maggioranza semplice costituisce motivo di invalidita', denunciabile dinanzi alla Corte costituzionale. - v. S. nn. 158/1988, 79/1989, 154/1990, 497/1992, 287/1994; v. anche la successiva massima B. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127  co. 3

Costituzione  art. 127  co. 4

Altri parametri e norme interposte