Sentenza 359/1994 (ECLI:IT:COST:1994:359)
Massima numero 20573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
20574
Titolo
SENT. 359/94 A. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - DELIBERA LEGISLATIVA ADOTTATA DAL CONSIGLIO REGIONALE IN SEDE DI RIESAME A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO - SUSSISTENZA O MENO DEL CARATTERE DELLA "NOVITA'" - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONSEGUENZE - LEGGE "NON NUOVA" - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA - NECESSITA' - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA SEMPLICE - MOTIVO DI INVALIDITA' DENUNCIABILE INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
SENT. 359/94 A. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - DELIBERA LEGISLATIVA ADOTTATA DAL CONSIGLIO REGIONALE IN SEDE DI RIESAME A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO - SUSSISTENZA O MENO DEL CARATTERE DELLA "NOVITA'" - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONSEGUENZE - LEGGE "NON NUOVA" - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA - NECESSITA' - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA SEMPLICE - MOTIVO DI INVALIDITA' DENUNCIABILE INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
Testo
Ai sensi dell'art. 127 Cost., la delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale a seguito di rinvio governativo deve essere qualificata come "non nuova" non soltanto quando in sede di riesame non sia stata apportata alcuna modificazione alle parti dell'atto aventi contenuto normativo, ma anche quando risultino comunque modificate esclusivamente le disposizioni direttamente o indirettamente interessate dalle osservazioni formulate dal Governo al momento del rinvio. In tali casi, pertanto, la riapprovazione deve avvenire a maggioranza assoluta, e la riapprovazione a maggioranza semplice costituisce motivo di invalidita', denunciabile dinanzi alla Corte costituzionale. - v. S. nn. 158/1988, 79/1989, 154/1990, 497/1992, 287/1994; v. anche la successiva massima B. red.: L.I. rev.: S.P.
Ai sensi dell'art. 127 Cost., la delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale a seguito di rinvio governativo deve essere qualificata come "non nuova" non soltanto quando in sede di riesame non sia stata apportata alcuna modificazione alle parti dell'atto aventi contenuto normativo, ma anche quando risultino comunque modificate esclusivamente le disposizioni direttamente o indirettamente interessate dalle osservazioni formulate dal Governo al momento del rinvio. In tali casi, pertanto, la riapprovazione deve avvenire a maggioranza assoluta, e la riapprovazione a maggioranza semplice costituisce motivo di invalidita', denunciabile dinanzi alla Corte costituzionale. - v. S. nn. 158/1988, 79/1989, 154/1990, 497/1992, 287/1994; v. anche la successiva massima B. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
co. 3
Costituzione
art. 127
co. 4
Altri parametri e norme interposte