Sentenza 360/1994 (ECLI:IT:COST:1994:360)
Massima numero 20787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 360/94. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE GIUDIZIARIA PER RIMBORSO DELL'IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - ESPERIBILITA' ANCHE IN MANCANZA DEL PREVENTIVO RICORSO AMMINISTRATIVO - OMESSA PREVISIONE - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPLICABILITA' DELLA STESSA 'RATIO DECIDENDI' DI SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DI ANALOGA QUESTIONE IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 360/94. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE GIUDIZIARIA PER RIMBORSO DELL'IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - ESPERIBILITA' ANCHE IN MANCANZA DEL PREVENTIVO RICORSO AMMINISTRATIVO - OMESSA PREVISIONE - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPLICABILITA' DELLA STESSA 'RATIO DECIDENDI' DI SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DI ANALOGA QUESTIONE IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Come costantemente affermato dalla Corte gli artt. 24 e 113 Cost. non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilita', sicche' risultano legittime in via di principio forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo esperimento di rimedi di carattere amministrativo, salvo il limite costituito dal perseguimento di piu' adeguate finalita' di giustizia e, in ogni caso, dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa. In particolare in materia tributaria il previo esperimento dei rimedi amministrativi, lungi dal porsi come "esigenza" o "condizione generale" per la tutela giurisdizionale, e' in realta' imposto solo in alcuni casi specifici e rispetto a taluni tributi (mentre per gli altri vige il sistema delineato dal d.P.R. n. 636 del 1972). Una volta statuita l'incostituzionalita' della norma che in materia di imposta di bollo stabiliva, quale condizione per l'esperibilita' dell'azione giudiziaria, il preventivo ricorso amministrativo, posto che la disciplina del contenzioso in materia di imposta sugli spettacoli ha caratteristiche esattamente simmetriche rispetto a quelle che connotano l'imposta di bollo (doppio grado, sospensione solo ad istanza del ricorrente, disciplina della revocazione), va dichiarata, in base alla stessa 'ratio decidendi', l'illegittimita' costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui agli artt. 38 e 40 stesso d.P.R., l'esperimento dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. - In materia di imposta di bollo v. S. n. 406/1993; in generale sul diritto di difesa e sul diritto alla tutela giurisdizionale, v. anche S. nn. 154/1992; 15/1991; 87/1962; 107/1963; 47/1964; 39/1969; 87/1969; 130/1970; 46/1974; 530/1989; 470/1990. red.: F.S. rev.: S.P.
Come costantemente affermato dalla Corte gli artt. 24 e 113 Cost. non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilita', sicche' risultano legittime in via di principio forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo esperimento di rimedi di carattere amministrativo, salvo il limite costituito dal perseguimento di piu' adeguate finalita' di giustizia e, in ogni caso, dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa. In particolare in materia tributaria il previo esperimento dei rimedi amministrativi, lungi dal porsi come "esigenza" o "condizione generale" per la tutela giurisdizionale, e' in realta' imposto solo in alcuni casi specifici e rispetto a taluni tributi (mentre per gli altri vige il sistema delineato dal d.P.R. n. 636 del 1972). Una volta statuita l'incostituzionalita' della norma che in materia di imposta di bollo stabiliva, quale condizione per l'esperibilita' dell'azione giudiziaria, il preventivo ricorso amministrativo, posto che la disciplina del contenzioso in materia di imposta sugli spettacoli ha caratteristiche esattamente simmetriche rispetto a quelle che connotano l'imposta di bollo (doppio grado, sospensione solo ad istanza del ricorrente, disciplina della revocazione), va dichiarata, in base alla stessa 'ratio decidendi', l'illegittimita' costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui agli artt. 38 e 40 stesso d.P.R., l'esperimento dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. - In materia di imposta di bollo v. S. n. 406/1993; in generale sul diritto di difesa e sul diritto alla tutela giurisdizionale, v. anche S. nn. 154/1992; 15/1991; 87/1962; 107/1963; 47/1964; 39/1969; 87/1969; 130/1970; 46/1974; 530/1989; 470/1990. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte