Sentenza 361/1994 (ECLI:IT:COST:1994:361)
Massima numero 20765
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  19/07/1994;  Decisione del  19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  20764


Titolo
SENT. 361/94 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - CONCEDIBILITA' NEL CASO DI CUMULO DI PENE INFLITTE PER REATI DIVERSI, UNO DEI QUALI "OSTATIVO" ALL'APPLICAZIONE DEI BENEFICI - DENUNCIATA ESCLUSIONE, ANCHE SE IL CONDANNATO ABBIA GIA' SCONTATO LA PARTE DI PENA RELATIVA AL DELITTO "OSTATIVO" - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA CORTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
L'art. 4 bis, comma primo, primo periodo, della L. n. 354 del 1975 (come sostituito dall'art. 15, comma primo, lett. a, del d.l. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992) va interpretato nel senso - conforme a Costituzione - che le misure alternative alla detenzione sono concedibili anche in caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, uno dei quali "ostativo" alla concessione dei benefici, se la pena relativa a quest'ultimo sia gia' stata espiata: l'opposta interpretazione (emergente nelle piu' recenti sentenze della Cassazione, ma non qualificabile come diritto vivente) comporterebbe infatti un'irragionevole discriminazione - lesiva dell'art. 3 Cost. - di situazioni tra loro assimilabili, finendo col diversificare il regime dei presupposti di applicazione delle misure alternative, in relazione al dato contingente dell'esistenza di un rapporto esecutivo in atto, a sua volta dipendente da circostanze meramente casuali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.). - sul contrasto di orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione della disposizione censurata, v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte