Sentenza 362/1994 (ECLI:IT:COST:1994:362)
Massima numero 20774
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
19/07/1994; Decisione del
19/07/1994
Deposito del 27/07/1994; Pubblicazione in G. U. 17/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
20775
Titolo
SENT. 362/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE DELLE PARTI PRIVATE - TERMINE - PERENTORIETA' - INOSSERVANZA - IRRICEVIBILITA' DELL'ATTO DI COSTITUZIONE.
SENT. 362/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE DELLE PARTI PRIVATE - TERMINE - PERENTORIETA' - INOSSERVANZA - IRRICEVIBILITA' DELL'ATTO DI COSTITUZIONE.
Testo
Nel giudizio incidentale di costituzionalita', e' irricevibile l'atto di costituzione di parte depositato oltre il termine previsto dagli artt. 25 della l. n. 87 del 1953, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. red.: L.I. rev.: S.P.
Nel giudizio incidentale di costituzionalita', e' irricevibile l'atto di costituzione di parte depositato oltre il termine previsto dagli artt. 25 della l. n. 87 del 1953, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 3